28 Aprile 2025

Lavoratori intermittenti: precisazioni sulle modalità di computo e di trasmissione delle denunce

di Redazione Scarica in PDF

L’Inps, con messaggio n. 1322 del 18 aprile 2025, ha offerto precisazioni sulle modalità di computo e di trasmissione delle denunce UniEmens per i lavoratori intermittenti.

L’Istituto rammenta che nell’elemento obbligatorio <ForzaAziendale> dev’essere indicato il numero di tutti i dipendenti – compresi quelli non retribuiti – a tempo pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. I lavoratori intermittenti devono essere computati all’interno di tale elemento in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre, ai sensi dell’articolo 18, D.Lgs. 81/2015. Il semestre da considerare è quello precedente al mese di competenza della denuncia UniEmens.

In ragione del fatto che l’articolo 18, D.Lgs. 81/2015, dispone il computo in organico del lavoratore intermittente sulla base del lavoro svolto in un periodo plurimensile, il valore orario a cui rapportare tale lavoro dev’essere anch’esso plurimensile. Precisamente, ai fini della compilazione dell’elemento <ForzaAziendale> del flusso UniEmens, l’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco del semestre (precedente) dev’essere rapportato al valore orario teorico contrattuale di un semestre.

Il messaggio ricorda, inoltre, che a partire dalla competenza di aprile 2025 l’invio del flusso UniEmens per i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità dev’essere assolto anche nei casi in cui detti lavoratori non percepiscano alcun emolumento.

A tale fine, i datori di lavoro interessati devono provvedere, per l’intero mese, a valorizzare esclusivamente il codice “NR00” in <TipoLavStat>, senza valorizzazione delle settimane.

Pertanto, le Strutture territoriali dell’Istituto non devono più sospendere le matricole con soli lavoratori intermittenti, senza indennità di disponibilità, nei mesi in cui gli stessi non prestano attività lavorativa.

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