14 Aprile 2021

Lavoratori fragili post Decreto Sostegni

di Paola Bernardi Locatelli

Il D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni), alla luce del perdurare della situazione emergenziale COVID-19, ha prorogato fino al 30 giugno 2021 le tutele a favore dei lavoratori fragili. Pertanto, per tale categoria di lavoratori, in cui rientrano i lavoratori con disabilità grave e tutti coloro che siano in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, sarà riconosciuto il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche facendo svolgere temporaneamente una diversa mansione, oltre che la possibilità di svolgere attività di formazione professionale sempre da remoto. Qualora non sia possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, i lavoratori potranno assentarsi dal lavoro con equiparazione dell’assenza a ricovero ospedaliero dal punto di vista retributivo e con esclusione del periodo di assenza dal computo ai fini del periodo di comporto.

 

Le previsioni del Decreto Sostegni

L’articolo 15, D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni), ha prorogato fino al 30 giugno 2021 le tutele previste a favore dei lavoratori fragili, alla luce del protrarsi dell’emergenza epidemiologica, apportando importanti novità alla normativa precedentemente vigente.

Per tale categoria di lavoratori viene riconosciuto:

  • il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione temporanea a una mansione differente da quella normalmente svolta, purché compresa nella medesima categoria o area di inquadramento;
  • la possibilità di svolgere attività di formazione professionale, sempre da remoto;
  • qualora non sia possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile e non sia possibile mutare la mansione svolta dal lavoratore, i soggetti fragili potranno assentarsi dal lavoro con equiparazione dell’assenza a ricovero ospedaliero. È stato precisato che il ricovero ospedaliero darà diritto al trattamento previsto dalla normativa vigente e contrattuale per quanto riguarda l’indennità Inps e l’integrazione retributiva del datore di lavoro, tuttavia tale assenza non verrà computata ai fini del calcolo del periodo di comporto.

Inoltre, la precedente proroga delle tutele a favore dei lavoratori fragili era stata disposta dalla Legge di Bilancio 2021 e aveva validità dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021.

Il Decreto Sostegni qui in esame, entrato in vigore il 23 marzo 2021, ha disposto la decorrenza retroattiva della nuova proroga, con effetto, pertanto, dal 1° marzo 2021 al 30 giugno 2021. Questo assicura una copertura a tutti i lavoratori rientranti nella categoria qui esaminata per il periodo dal 1° al 22 marzo 2021.

 

I lavoratori fragili

La nozione di lavoratori fragili è contenuta nell’articolo 26, comma 2, D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020 e ulteriormente chiarita dal messaggio Inps n. 2584/2020.

Nello specifico, rientrano nella categoria dei lavoratori fragili i seguenti soggetti:

  • i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992, ossia “minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”;
  • i lavoratori in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, L. 104/1992, ossia “una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

 

Lavoratori fragili e smart working

Con il Decreto Sostegni viene confermato, in favore dei lavoratori fragili, l’esercizio di norma dell’attività lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai Ccnl vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Questa previsione risulta importante e permetterà a numerosi lavoratori fragili di poter continuare a svolgere la propria attività lavorativa da remoto, senza esporsi a rischi epidemiologici.

Interessante, in particolare, la previsione della facoltà da parte del datore di lavoro di variare la mansione, prevedendo il mero rispetto di quanto stabilito in materia dalla contrattazione collettiva nazionale, e comunque di non variare la categoria e l’area di inquadramento. Questo permette sicuramente di garantire sia la continuità aziendale sia il mantenimento occupazionale della forza aziendale, anche se resta sottointeso che non sempre tale ius variandi potrà essere applicato agevolmente, sia per la difficoltà di formazione e affiancamento sulle nuove attività lavorative da svolgere, spesso impossibile da remoto, sia per le difficoltà fisiche o psicologiche che i lavoratori di tale categoria protetta possono incontrare di fronte a un cambiamento.

Altrettanto rilevante l’apertura a occupare il lavoratore in attività formative specifiche di carattere professionale, che può essere una valida opportunità sia per il dipendente per migliorare la propria professionalità, sia per il datore di lavoro di accrescere il valore della propria forza aziendale.

Tuttavia, per quanto il riconoscimento del lavoro agile con i margini di flessibilità sopra descritti sia importante e vada incontro alle esigenze di numerosi lavoratori e aziende, appare ovvio che non sempre risulta agevole una modifica temporanea della mansione, stante la lontananza fisica che rende ostica la formazione pratica e il passaggio di consegne, oltre che la situazione soggettiva particolare in cui si trovano spesso i lavoratori fragili.

 

Equiparazione dell’assenza al ricovero ospedaliero

L’Inps, sempre nel messaggio Inps n. 2584/2020, e con le successive Faq pubblicate sul proprio sito internet, aveva già specificato come dovesse essere trattato il periodo di assenza dal servizio, ossia:

  • l’intero periodo di assenza deve essere equiparato alla malattia con degenza ospedaliera;
  • l’Inps, pertanto, provvede al riconoscimento dell’indennità economica secondo le consuete regole previste per la degenza ospedaliera, ovvero:
  • riduzione a 2/5 della normale indennità di malattia qualora il lavoratore non abbia familiari a carico;
  • normale indennità di malattia qualora il lavoratore abbia, invece, familiari a carico;
  • il datore di lavoro deve provvedere a integrare l’indennità Inps secondo le regole previste dal Ccnl applicato in azienda, ovvero:
  • all’indennità corrisposta dall’Inps si applicherà l’istituto della lordizzazione;
  • il datore di lavoro è tenuto a integrare quanto erogato dall’ente previdenziale a titolo di degenza ospedaliera, nel rispetto di quanto previsto dal Ccnl applicato in azienda e, eventualmente, delle ulteriori previsioni di maggior favore contenute nella contrattazione di secondo livello, territoriale o aziendale;
  • il periodo di assenza dà diritto a contribuzione figurativa con accredito automatico da parte dell’Istituto;
  • la malattia con degenza ospedaliera, secondo le nuove previsioni introdotte dal Decreto Sostegni, non è computabile ai fini del periodo di comporto. Tale precisazione è particolarmente importante, anche perché ha effetto retroattivo, ossia è valida anche per i periodi pregressi di assenza ascrivibili all’impossibilità di svolgere la prestazione in modalità agile. In precedenza, in assenza di precisazioni, si era ritenuto che la degenza ospedaliera potesse essere concessa solo entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza, senza deroghe specifiche connesse all’emergenza epidemiologica;
  • per aver diritto all’indennità Inps il lavoratore deve recarsi dal medico curante, che dovrà provvedere alla trasmissione telematica del certificato di malattia secondo le consuete modalità, specificando la condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione per il riconoscimento della disabilità grave.

L’Inps è ulteriormente intervenuto sulla tematica dei lavoratori fragili con il messaggio n. 4157/2020, con cui ha chiarito che, per accedere alla tutela in argomento, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Asl territorialmente competenti.

Ci soffermiamo, infine, sui chiarimenti dell’Inps circa le modalità con cui il lavoratore fragile può accedere alla tutela della malattia:

  • deve farsi rilasciare dal proprio medico curante il certificato di malattia, per poter accedere al riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera;
  • tale certificato deve riportare il periodo di prognosi e i consueti dati;
  • il medico curante è tenuto a precisare, nelle note di diagnosi, l’indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica, riportando altresì, come precisato testualmente all’articolo 26, comma 2, D.L. 18/2020, gli estremi della documentazione per il riconoscimento della disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Asl territorialmente competenti;
  • il termine massimo previsto per la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è pari all’anno di prescrizione della prestazione.

Saranno, poi, gli uffici medico-legali dell’Inps territorialmente competenti a verificare, come di prassi, la certificazione prodotta per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, acquisendo, ove se ne ravvisi l’opportunità, ulteriore documentazione dal lavoratore ai fini della definizione della pratica. Anche in tali casi, in attesa dell’integrazione documentale, il certificato pervenuto all’Istituto verrà considerato sospeso in attesa di regolarizzazione.

È stato precisato, infine, dal Decreto Sostegni, che i periodi di assenza qui esaminati non vanno a incidere sull’erogazione delle somme corrisposte dall’Inps a titolo di indennità di accompagnamento.

 

I lavoratori fragili post Decreto Sostegni

Come emerge chiaramente da quanto fin qui esposto, la tutela riconosciuta ai lavoratori fragili post Decreto Sostegni è stata ampliata in modo importante e sono stati chiariti diversi punti ostici.

In primis, vengono finalmente escluse dal computo del periodo di comporto le assenze per malattia dei lavoratori fragili durante l’emergenza epidemiologica; in assenza di tale previsione ad hoc, si correva il rischio di esporre migliaia di invalidi e malati gravi al possibile licenziamento per superamento del periodo di comporto o all’obbligo da parte dei lavoratori fragili di ovviare questo rischio richiedendo periodi di aspettativa non retribuita o riprendendo la normale attività lavorativa, onde evitare la perdita del lavoro e dello stipendio, con i conseguenti elevatissimi ed evidenti rischi connessi.

Tale previsione è, peraltro, ancora più importante perché ha effetto retroattivo e, pertanto, l’esclusione dal computo del periodo di comporto è estesa a tutte le assenze per malattia avvenute nel periodo di emergenza epidemiologica.

In secondo luogo, è importante che il Decreto Sostegni abbia coperto anche il periodo dal 1° al 22 marzo 2021, in cui i lavoratori fragili rischiavano di rimanere privi di tutele ad hoc.

Questi risultati sono stati sicuramente il frutto del dibattito pubblico e della movimentazione politica sul tema, che ha visto una coesione tra tutte le forze di maggioranza e un loro efficace impegno.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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