L’autonomia funzionale del ramo deve preesistere al trasferimento
di Redazione Scarica in PDFLa Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 4 dicembre 2023, n. 33734, ha stabilito che in tema di trasferimento di azienda, un complesso di servizi – privi di struttura aziendale autonoma e preesistente che restino disomogenei per funzioni svolte e professionalità coinvolte, non integrati tra loro e privi di coordinamento unitario – non costituisce ramo d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c., senza che assuma rilievo, al fine di ravvisare un valido fenomeno traslativo, la mera decisione, assunta dal cedente, di unificare alcuni beni e lavoratori, affidando a questi un’unica funzione al momento del trasferimento, la cui considerazione in termini di sufficienza si porrebbe in contrasto sia con le direttive CE nn. 1998/50 e 2001/23 – che richiedono già prima di quest’atto “un’entità economica che conservi la propria identità” – sia con gli articoli 4 e 36 Cost., che impediscono di rimettere discipline inderogabili di tutela dei lavoratori ad un mero atto di volontà del datore di lavoro, insindacabile per l’assenza di riferimenti oggettivi.