La revisione dell’apparato sanzionatorio dopo il decreto Semplificazioni
di Fabrizio Nativi
L’art.22 del D.Lgs. n.151/15, entrato in vigore il 24 settembre 2015, prevede la revisione del regime sanzionatorio in materia di lavoro.
Maxisanzione
Il primo comma dell’art.22 riforma la c.d. maxi sanzione per lavoro nero.
Il rinnovato art.3, D.L. n.12/02, convertito dalla L. n.73/02, prevede ora che, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applichi una sanzione non più proporzionata direttamente ai giorni di irregolare occupazione, ma quantificata a scaglioni.
I nuovi importi sono riportati nella seguente tabella.
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Minimo edittale |
Massimo edittale |
Sanzione su diffida |
Sanzione art.16 L. n.689/81 |
Sino a 30 giorni di effettivo lavoro in nero |
€ 1.500 |
€ 9.000 |
€ 1.500 |
€ 3.000 |
Da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro in nero |
€ 3.000 |
€ 18.000 |
€ 3.000 |
€ 6.000 |
Oltre 60 giorni di effettivo lavoro |
€ 6.000 |
€ 36.000 |
€ 6.000 |
€ 12.000 |
Il testo previgente prevedeva invece una sanzione dal € 1.950,00 a € 15.600,00, maggiorata di € 195,00 per ogni giorno di lavoro irregolare.
Scompare la misura sanzionatoria affievolita per i casi di occupazione in nero, seguiti da un periodo di regolare occupazione, fattispecie rispetto alla quale era precedentemente prevista una sanzione da € 1.300,00 a € 10.400,00, maggiorata di € 39,00 per ogni giorno di lavoro irregolare.
Viene inoltre ripristinata la possibilità di accedere all’estinzione agevolata della violazione mediante ottemperanza a diffida di cui all’art.13, D.Lgs. n.124/04.
La nuova disposizione, tuttavia, al co.3-ter, richiede che, per i lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro alla data dell’accesso ispettivo, la diffida imponga la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, per almeno il 50% dell’orario a tempo pieno, ovvero la stipulazione di un contratto a tempo determinato (a orario pieno), di durata non inferiore a tre mesi, con mantenimento in servizio per almeno tre mesi.
In tale ipotesi, la prova della regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni deve avvenire entro il termine di 120 giorni dalla notifica del relativo verbale, anziché entro i 45 giorni previsti dall’art.13, D.Lgs. n.124/04.
Il co.3-quater prevede poi che le sanzioni siano aumentate del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri privi di un permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero nel caso di miniori in età non lavorativa. In tali ipotesi non è inoltre applicabile la procedura di diffida.
L’applicazione della maxisanzione, esclude l’applicazione della sanzione relativa all’omessa comunicazione dell’assunzione, alla mancata consegna della dichiarazione di assunzione al lavoratore, nonché delle sanzioni relative alle registrazioni sul LUL.
Sospensione dell’attività imprenditoriale
Vengono modificati gli importi delle somme aggiuntive da versare per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, di cui all’art.14, D.Lgs. n.81/08. Gli importi passano da € 1.950,00 a € 2.000,00, per le sospensioni adottate in conseguenza dell’impiego di lavoratori “in nero” e da € 3.250,00 a € 3.200,00, per le ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.
La vera novità è la previsione della possibilità da parte del datore di lavoro di ottenere la revoca, mediante il versamento immediato del solo 25% della somma aggiuntiva dovuta (e quindi rispettivamente € 500,00 o € 800,00), con l’obbligo di versare l’importo residuo, maggiorato del 5%, entro i 6 mesi successivi alla data di presentazione dell’istanza di revoca.
Qualora l’importo residuo non venga pagato, in tutto o in parte, il provvedimento di accoglimento dell’istanza costituisce titolo esecutivo.
Ovviamente il datore di lavoro, per ottenere la revoca del provvedimento, dovrà altresì provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori in nero oppure ripristinare le regolari condizioni di lavoro in materia di salute e sicurezza.
Libro Unico del Lavoro
Viene modificato anche il co.7, art.39, D.L. n.112/08.
La sanzione amministrativa per omessa o infedele registrazione dei dati è fissata nell’importo da € 150,00 a € 1.500,00.
La sanzione sale a un importo da € 500,00 a € 3.000,00 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi.
Sanzione da € 1.000,00 a € 6.000,00 se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi.
Precedentemente la violazione era punita con la sanzione da € 150,00 a € 1.500,00, che andava però da € 500,00 a € 3.000,00 se la violazione si riferiva a più di dieci lavoratori. A seguito della modifica, conseguentemente, la sanzione non sarà calcolata proporzionalmente al numero di mensilità interessate.
Prospetti paga
Criterio analogo di revisione anche per i prospetti di paga. Il rinnovato art.5, L. n.4/53, in ordine alla mancata o ritardata consegna, ovvero all’omessa o inesatta registrazione sul prospetto paga, prevede adesso una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 900,00, aumentata a un importo da € 600,00 a € 3.600,00 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi. L’importo va da € 1.200,00 a € 7.200,00 se la violazione si riferisce invece a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi.
È stato recepito quanto chiarito dalla circolare ministeriale n.23/11: consegnando al lavoratore copia del LUL, sono applicabili solo le sanzioni previste per il Lul.
Assegni familiari
È infine riformulato l’art.82, co.2, d.P.R. n.797/55, relativamente all’omessa corresponsione degli assegni familiari. La violazione è punita con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00, portata a un importo da € 1.500,00 a € 9.000,00 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi e ad un importo da € 3.000,00 a € 15.000,00 se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi.