21 Dicembre 2017

La responsabilità solidale copre tutti i livelli del decentramento produttivo

di Evangelista Basile

Con la sentenza del 13 dicembre 2017, n. 254, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, nella parte in cui non prevede esplicitamente l’operare della responsabilità solidale oltre che nel caso di appalti e subappalti, anche in quello di subforniture.

Tale norma, infatti, afferma: “In caso di appalto di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto […]”.

In particolare, la Corte d’Appello di Venezia ha rimesso la questione, poiché, a suo avviso, non “sarebbe ragionevole che, nel fenomeno diffuso della esternalizzazione e della parcellizzazione del processo produttivo, i dipendenti del subfornitore siano privati di una garanzia legale, di cui, per contro, possono godere i dipendenti di un appaltatore e subappaltatore” e, dunque, la previsione risulterebbe in contrasto con gli articoli 3 e 36, Costituzione, e non suscettibile di interpretazione analogica, poiché norma eccezionale in deroga alla disciplina ordinaria sulla responsabilità.

La Corte Costituzionale, in primo luogo, prende atto e analizza il contrasto giurisprudenziale – ormai atavico – formatosi sulla natura del contratto di subfornitura, anche in relazione al contratto di appalto.

In effetti, a ben vedere, la subfornitura potrebbe porsi rispetto all’appalto o su un piano paritario (2 tipologie quindi distinte) oppure quale sottotipo del primo, in un rapporto di genus a species.

Ebbene, secondo i giudici di legittimità, quale che sia la natura del contratto di subfornitura, l’estensione della responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore è corollario naturale della norma e ciò in quanto la sua ratio risiede – per l’appunto – nell’estensione delle tutele al soggetto che assicura un’attività lavorativa indiretta a tutti i livelli di decentramento. E, anzi, in ragione della strutturale debolezza che connota il datore di lavoro subfornitore, tali esigenze di tutela sono da considerarsi addirittura più intense nella subfornitura che non nell’appalto.

Secondo la Corte, dunque, la norma, in una lettura costituzionalmente orientata, è atta a comprendere anche i rapporti di subfornitura.

La sentenza della Corte Costituzionale, quindi, aggiunge inevitabilmente un nuovo tassello all’orizzonte dei rischi in capo agli operatori economici e in particolare in capo ai committenti nei processi di decentramento produttivo.

 

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