La proroga del periodo di apprendistato parte seconda
di Luca VannoniOltre alla previsione della proroga del contratto di apprendistato in caso di ricorso ad ammortizzatori sociali, vi è un’altra specifica disposizione esterna al D.Lgs. 81/2015, questa volta legata alla maternità, che, pertanto, esclude tali fattispecie dalla regola generale (articolo 42, comma 5, lettera g), D.Lgs. 81/2015), che prevede la “possibilità” di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altre cause di sospensione involontaria del lavoro di durata superiore a 30 giorni.
L’articolo 7, D.P.R. 1026/1976, prevede, infatti, che “i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa non si computano ai fini della durata del periodo di apprendistato”. Rispetto all’articolo 42, comma 5, lettera g), D.Lgs. 81/2015, è totalmente diverso il tenore della norma: la previsione dell’esclusione dal computo della durata rende il prolungamento obbligatorio e non c’è spazio per valutare il possibile completamento del periodo di apprendistato, con il rischio che, in caso di mancato prolungamento e conseguente recesso, possa non considerarsi ancora aperta la finestra di libero recesso.
E se pensiamo che anche il congedo parentale può essere fruito a ore, anche in questo caso, come con le sospensioni da ammortizzatore sociale, si pongono problemi su come procedere concretamente con la proroga: evidentemente, un contratto non può essere prorogato a ore, ma a giorni e, pertanto, in quest’ultimi le sospensioni dovranno essere convertite (arrotondando sempre per difetto, se le ore di sospensione cubano 5 giorni e 3 h, prorogo di 5 giorni, punto).
Smarcati i 2 casi speciali di casse e congedi maternità, torniamo alla regola generale.
La proroga del periodo di apprendistato, regolamentata dall’articolo 42, comma 5, lettera g), D.Lgs. 81/2015, prevede la “possibilità” di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altre cause di sospensione involontaria del lavoro di durata superiore a 30 giorni.
La ragione della scelta è probabilmente legata al fatto che, alla fine, la valutazione è legata all’effettivo completamento del percorso formativo nel momento in cui si raggiunge la soglia di 30 giorni di assenza e, pertanto, la proroga potrebbe non essere necessaria.
Innanzitutto, la possibilità di prolungare la scadenza, rientrando tra i principi fondamentali contenuti nel comma 5, non richiede che sia espressamente prevista dal Ccnl che regolamenta il rapporto. In secondo luogo, non configura un automatismo, con l’ulteriore specifica legata alla durata delle assenze, che determina il prolungamento del periodo di apprendistato.
Se non si intende confermare l’apprendista, è necessario valutare con estrema attenzione, in contrasto con la volontà di recedere dal rapporto il prima possibile, la conclusione del percorso formativo.
Scendendo nel dettaglio, la lettera g) si riferisce soltanto a malattia, infortunio o altre cause di sospensione involontaria di durata superiore a 30 giorni. Quest’ultimo limite si applica a tutte le 3 fattispecie indicate, con la conseguenza che, ad esempio, periodi di malattia che nel corso dell’apprendistato non abbiano superato i 30 giorni complessivi (di assenza dal lavoro) non determinano lo slittamento del termine della formazione: il limite di 30 giorni deve intendersi cumulativo e non per singola fattispecie, con la conseguenza che, ad esempio, una malattia di 20 giorni e un infortunio di 25 giorni determinerebbero la possibilità di prolungamento. Infine, il termine di 30 giorni deve essere letto anche in termini negativi: assenze inferiori non possono determinare proroghe del periodo di apprendistato, magari con l’intento di sfruttare fino all’ultima goccia il regime agevolato dell’apprendistato.
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Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
3 Marzo 2022 a 16:51
Stimatissimo Collega riguardo a “in quest’ultimi le sospensioni dovranno essere convertite (arrotondando sempre per difetto, se le ore di sospensione cubano 5 giorni e 3 h, prorogo di 5 giorni, punto).” come non essere d’accordo su un piano di ragionevelezza (però mai scontata dai Nostri)
A mio avviso resta sempre il fatto che la norma parla di ore e un azzeccagarbugli, di manzoniana memoria, lo si trova sempre e potrebbe eccepire una cessazione ante tempus (riprendendo il tuo es. ” arrotondando sempre per difetto, se le ore di sospensione cubano 5 giorni e 3 h, prorogo di 5 giorni, punto) ancor più se le ore/giorni fossero 5 giorni e 6 ore.
Non saprei valutare, in verità, quale conseguenza potrebbe derivare da una eventuale procedimento giudiziale (visto l’alternarsi, sullo stesso caso, di varie interpretazioni giudiziali a qualsiasi livello) ma la possibilità (rivedi l’azzecca …..) non la vedo tanto peregrina.
Più “pericoloso” forse il contrario cioè; ti faccio “finire” la giornata di lavoro quindi ( l’azzecca….) eccepisce una prosecuzione e “conferma”.
Grazie alla prossima