5 Luglio 2023

La pensione anticipata flessibile “Quota 103” e l’esonero contributivo sostitutivo

di Alessandro Barone Scarica in PDF

Con la Legge di Stabilità 2023, il Governo Meloni ha riproposto, in versione riveduta e corretta, l’anticipo pensionistico già declinato come “Quota 100” e “Quota 102”. In quest’ultima versione, è stato aggiunto un incentivo alla permanenza al lavoro, simile al c.d. bonus Maroni di cui alla L. 243/2004. Nel presente contributo si analizzano le previsioni di dettaglio dell’incentivo.

 

Premessa

In attesa della sempre annunciata e sempre rinviata Riforma, che dovrebbe delineare un sistema stabile di uscite pensionistiche anticipate (basate sullo scambio “pensione anticipata < > pensione di minore importo”) rispetto alle ordinarie uscite di vecchiaia (attualmente fissata in generale a 67 anni) e anticipata (attualmente fissata in 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini, ridotta di 1 anno per le donne), il Governo Meloni, con l’articolo 1 comma 283 e ss., L. 197/2022, c.d. Legge di Stabilità 2023 – che introduce l’articolo 14.1, D.L. 4/2019 -, ha riproposto, con alcune modifiche, le soluzioni già adottate negli anni scorsi e universalmente note come “Quota 100” e “Quota 102”. Tuttavia, rispetto alle proposte precedenti, oltre a inasprire i requisiti di maturazione del diritto, è stato introdotto anche un incentivo alla rinuncia al pensionamento e alla permanenza al lavoro, consistente nell’esonero dal versamento della quota di contributi previdenziali pensionistici a carico del lavoratore.

Nel presente contributo si analizzano le previsioni di dettaglio in materia di esonero sostitutivo della pensione “Quota 103”, contenute nel D.M. 21 marzo 2023, e si proverà a formulare qualche ipotesi numerica di valutazione della convenienza; non prima però di aver illustrato la nuova pensione anticipata flessibile.

 

La nuova pensione anticipata flessibile: requisiti e condizioni

I requisiti

Come anticipato nelle premesse, all’articolo 1, comma 283 e ss., L. 197/2022 è stata prevista, in via sperimentale per il 2023, la possibilità di accedere a una nuova uscita anticipata, denominata pensione anticipata flessibile, ottenibile qualora il contribuente maturi, entro il 31 dicembre 2023, i seguenti requisiti: 62 anni di età anagrafica e 41 anni di contribuzione.

Il meccanismo del doppio requisito ricalca evidentemente quanto già previsto con le pensioni note come “Quota 100” e “Quota 102”, ma con inasprimento dei requisiti stessi o, meglio, con inasprimento del requisito complessivo; l’evoluzione dei requisiti è stata la seguente:

Fattispecie Riferimento normativo Requisiti Periodo di maturazione dei requisiti
Quota 100 Articolo 14, D.L. 4/2019 62 anni di età anagrafica

38 anni di contributi

Fino al 31 dicembre 2021
Quota 102 Articolo 1, comma 87 e ss., L. 234/2021 64 anni di età anagrafica

38 anni di contributi

Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
Quota 103 Articolo 1, comma 283 e seguenti, L. 197/2022 – articolo 14.1, D.L. 4/2019 62 anni di età anagrafica

41 anni di contributi

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

Come si vede, rispetto a “Quota 102” il Legislatore ha deciso di innalzare il numero di anni di contribuzione richiesti, pur riportando l’età anagrafica indietro di 2 anni, alla quota dei 62 anni già prevista da “Quota 100”. La scelta sicuramente non è casuale: il requisito contributivo di 41 anni è senz’altro un traguardo più difficile da raggiungere rispetto ai precedenti (significa in sostanza che il soggetto deve aver cominciato a contribuire in giovane età, e che deve aver contribuito senza interruzioni o “buchi” per tutta la carriera lavorativa); ciò restringe sensibilmente la platea dei potenziali beneficiari.

Inoltre il requisito dei 41 anni di contribuzione avvicina la pensione “Quota 103” alla ordinaria pensione anticipata, soprattutto nel caso delle donne, e considerati i limiti imposti dalla pensione “Quota 103” in materia di attività lavorativa e limite massimo di pensione ottenibile (che si specificherà più oltre nel presente contributo), costituisce un forte disincentivo alla scelta della nuova pensione anticipata flessibile, rendendo il più delle volte preferibile attendere la maturazione della pensione anticipata ordinaria.

Si ricorda che, come in ogni caso di pensione anticipata, vale la contribuzione versata a qualsiasi titolo (da effettivo lavoro, da riscatto, figurativa, volontaria, ricongiunta, etc.), ma il soggetto deve poter vantare almeno 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia e disoccupazione, se richiesto dall’ordinamento della gestione interessata.

 

Le gestioni interessate e il rapporto con il cumulo gratuito, la totalizzazione, l’isopensione e il contratto di espansione

La pensione “Quota 103” può essere ottenuta presso le seguenti gestioni:

  • assicurazione generale obbligatoria (fondo pensionistico dei lavoratori dipendenti; gestione speciale dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti e agricoli – CD-CM);
  • forme sostitutive dell’AGO (fondo Dazieri; fondo Volo; fondo di previdenza dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti – ex-Enpals; fondo dei giornalisti – ex-INPGI; fondo trasporti; fondo elettrici; fondo telefonici; fondo dei dirigenti di aziende industriali – exINPDAI);
  • forme esclusive dell’AGO (CPDEL enti locali; CPS sanitari laureati; CPI insegnanti asili e scuole elementari; CPUG personale uffici giudiziari; CTPS dipendenti dello Stato; IPOST postali, FS ferrovie dello Stato);
  • gestione separata dell’Inps.

Ai fini del raggiungimento dei requisiti, è possibile cumulare i periodi di contribuzione non coincidenti versati alle predette gestioni (articolo 14.1, comma 2, D.L. 4/2019, introdotto dall’articolo 1, comma 283, L. 197/2022).

Non si potrà invece tenere conto dei contributi versati ad altre gestioni e casse (ad esempio, casse dei professionisti); pertanto, considerato che sia la totalizzazione ex L. 42/2006 sia il cumulo gratuito ex L. 228/2012:

  • obbligano all’inclusione nella liquidazione della pensione di tutte le gestioni e casse cui si siano versati contributi, senza limiti minimi di durata;
  • prevedono l’impossibilità di farvi ricorso qualora sia già stato liquidato un trattamento pensionistico in 1 o più delle gestioni e casse alle quali il soggetto abbia contribuito;
  • coloro che intendano presentare una domanda di pensione “Quota 103”, e vantino periodi di contribuzione in altre gestioni e casse oltre a quelle interessate, dovranno preventivamente valutare la possibilità di ottenere un trattamento pensionistico autonomo dalle gestioni e casse non incluse, oppure di ottenere il rimborso dei contributi versati, perché dopo la liquidazione della pensione “Quota 103” non sarà più possibile ottenere una totalizzazione o cumulo complessivo.

Ai fini del computo dei periodi di contribuzione e di calcolo della pensione, si applicheranno i ben noti principi previsti per il cumulo gratuito; pertanto:

  • ai fini dell’anzianità contributiva, si computeranno i periodi non temporalmente coincidenti;
  • ai fini del calcolo, ogni gestione terrà conto dei contributi a essa versati, anche quelli temporalmente coincidenti con altre gestioni, e applicherà le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento.

Il comma 9, articolo 14.1, D.L. 4/2019 precisa che il pensionamento in “Quota 103” non potrà applicarsi nei seguenti casi particolari:

  • l’isopensione ex articolo 4, L. 92/2012;
  • il contratto di espansione ex articolo 41, D.Lgs. 148/2015;
  • i trattamenti integrativi anticipatori della pensione erogati dai fondi di solidarietà bilaterale ex articolo 26, comma 9, D.Lgs. 148/2015.

 

Quota 103” e totalizzazione internazionale

Stante le previsioni di cui al Regolamento CE 883/2004, i periodi di contribuzione versati in altri Paesi Membri dell’UE sono computabili nell’anzianità complessiva necessaria per l’accesso alla pensione “Quota 103”. Ugualmente, potranno essere considerati i periodi di lavoro all’estero in Paesi extra-comunitari, con i quali l’Italia abbia stipulato una convenzione previdenziale che preveda la totalizzazione contributiva ai fini pensionistici.

Quanto sopra, pacificamente applicabile in virtù della sovra-ordinazione della normativa comunitaria e dei trattati internazionali alla normativa nazionale, è comunque stato esplicitamente puntualizzato anche dall’Inps, a proposito di “Quota 100”, nella circolare n. 117/2019; mutatis mutandis, è evidente che tale esplicitazione deve ritenersi efficace anche per la pensione anticipata flessibile “Quota 103”.

È necessario, peraltro, che il soggetto contribuente vanti almeno 52 settimane di contribuzione versata in Italia, secondo il disposto del predetto Regolamento, o la diversa misura prevista della convenzione bilaterale con un Paese extra-comunitario; inoltre, almeno una delle gestioni interessate al cumulo deve essere inclusa nella disciplina regolamentare o convenzionale.

Per quanto riguarda i Paesi dell’UE, occorre avere riguardo al fatto i contributi esteri siano stati versati a enti e gestioni previdenziali che siano equivalenti a quelli previsti al comma 1, articolo 14.1 D.L. 4/2019 (e sopra elencati), o che siano comunque totalizzabili, secondo i criteri dettagliati dallo stesso nell’articolo 51 del citato regolamento CE, il quale recita:

“Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati maturati solo in una determinata attività subordinata o autonoma o in un’occupazione soggetta ad un regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi, l’istituzione competente di detto Stato membro tiene conto dei periodi maturati sotto la legislazione di altri Stati membri soltanto se sono maturati sotto un regime corrispondente o, in mancanza di questo, nella stessa occupazione o, se del caso, nella stessa attività subordinata o autonoma. Se, tenuto conto dei periodi così maturati, l’interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare di un regime speciale, questi periodi sono presi in considerazione ai fini dell’erogazione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi, purché l’interessato sia stato iscritto a uno di tali regimi”.

 

La decorrenza

La pensione “Quota 103” prevede decorrenze e finestre differenziate a seconda che si tratti di lavoratori del settore privato o pubblico.

Nel settore privato le decorrenze e finestre sono le seguenti:

Fattispecie Riferimento normativo Decorrenza della pensione
Maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 2022 Articolo 14.1, comma 4, D.L. 4/2019 Dal 1° aprile 2023
Maturazione dei requisiti nel corso dell’anno 2023 Articolo 14.1, comma 5, D.L. 4/2019 Dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti

Considerate le specificità del rapporto di pubblico impiego, i dipendenti della P.A.[1] potranno invece pensionarsi con decorrenze specifiche, dettagliate ai commi 6 e 7, nuovo articolo 14.1, D.L. 4/2019:

Fattispecie Riferimento normativo Decorrenza della pensione
Maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 2022 Articolo 14.1, comma 6, lettera a), D.L. 4/2019 Dal 1° agosto 2023
Maturazione dei requisiti nel corso dell’anno 2023 Articolo 14.1, comma 6, lettera b), D.L. 4/2019 Dopo 6 mesi dalla maturazione dei requisiti e comunque non prima del 1° agosto 2023
Personale del settore scuola e AFAM Articolo 14.1, comma 7, D.L. 4/2019

(rimanda all’articolo 59, comma 9, L. 449/1997)

Dal 1° giorno dell’anno scolastico successivo alla maturazione del diritto

Inoltre, i pubblici dipendenti dovranno in ogni caso collocarsi a riposo con un preavviso di 6 mesi (il personale della scuola potrà presentare la domanda di collocamento a riposo entro il 28 febbraio 2023, con effetto dall’inizio dell’anno scolastico o accademico successivo).

La pensione “Quota 103” non è in ogni caso applicabile al personale delle forze armate, delle forze di polizia, del corpo di polizia penitenziaria, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della guardia di finanza, che, come noto, in materia pensionistica godono di normative e discipline autonome e singolari.

 

Importo massimale e incumulabilità con le prestazioni lavorative

Innovativamente, rispetto alla disciplina delle pensioni “Quota 100” e “Quota 102”, l’articolo 14.1, D.L. 4/2019 fissa una soglia massima di importo della pensione anticipata flessibile, che non potrà in ogni caso essere superiore a 5 volte il trattamento pensionistico minimo pro-tempore vigente (2.839,70 euro nel 2023). Tale limitazione perdurerà fino al compimento dell’età di vecchiaia pro-tempore vigente nel fondo di appartenenza, data alla quale la limitazione non avrà più effetto.

In continuità invece con “Quota 100” e “Quota 102”, viene riproposta la severa condizione della incumulabilità della pensione “Quota 103” con i redditi da attività lavorativa dipendente o autonoma[2], a eccezione delle prestazioni occasionali autonome non superiori a 5.000 euro nell’anno civile. Anche questa limitazione cesserà di avere effetto alla data di compimento dell’età vecchiaia pro-tempore vigente nella gestione a carico della quale la pensione “Quota 103” è stata liquidata.

Nel caso di pensione liquidata in cumulo, l’età di pensionamento di vecchiaia dovrà essere determinata con le regole già esplicitate dall’Inps a proposito della pensione “Quota 100”; per ragioni di economia del presente contributo, rimandiamo in merito alla circolare Inps n. 11/2019.

 

La nuova pensione anticipata flessibile: l’esonero sostitutivo

Come anticipato nelle premesse, oltre a disincentivare il pensionamento anticipato flessibile con le misure anzidette, il Governo ha pensato di incentivare la permanenza al lavoro introducendo un esonero contributivo per i soggetti i quali, in possesso dei requisiti, rinuncino a pensionarsi.

Tale esonero è esplicitato all’articolo 1, comma 286, L. 197/2022, il quale recita:

“I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore”.

La soluzione dell’esonero contributivo non è nuova, essendo già stata sperimentata con la L. 243/2004 – articolo 1, comma 12 e ss. – dall’allora Ministro del lavoro Roberto Maroni, e infatti nota come “Bonus Maroni”; tuttavia, l’esonero di cui alla L. 243/2004 riguardava l’intera quota di contributi destinati all’Ivs (fissata per la generalità dei lavoratori dipendenti – salvo alcune eccezioni – al 33%, di cui 9,19% a carico del lavoratore), e godeva dell’esenzione ai fini Irpef, pertanto era senz’altro appetibile e riscontrò un largo successo. La misura proposta invece con la pensione anticipata “Quota 103”, essendo limitata alla sola quota contributiva a carico del lavoratore (peraltro – come avremo modo di vedere più avanti – già di per sé “erosa” nel 2023 dall’esonero contributivo in vigore per la generalità dei lavoratori dipendenti), rischia di ridursi a importi esigui, del cui effetto disincentivante al pensionamento appare quantomeno lecito dubitare.

Il successivo comma 287 rimanda poi a un Decreto Ministeriale attuativo del Ministero del lavoro, decreto datato 21 marzo 2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110/2023.

 

Il D.M. 21 marzo 2023

Innanzitutto, il Decreto ribadisce che la misura esonerativa – chiaramente volontaria – si applica solo ed esclusivamente ai lavoratori dipendenti; né i lavoratori autonomi dell’A.G.O. e della gestione separata, né i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata possono optare per la rinuncia al versamento dei contributi a proprio carico (che nel caso dei lavoratori autonomi ammonterebbero chiaramente alla totalità degli stessi).

I contributi interessati sono quelli che finanziano l’Ivs, e che ammontano, per la generalità dei dipendenti del settore privato, al 9,19% della retribuzione lorda imponibile (in determinati settori, ad esempio nel caso dei lavoratori agricoli e dello spettacolo, si hanno aliquote diverse; così pure nel settore pubblico, dove l’aliquota a carico dei lavoratori è generalmente inferiore).

Pur non essendo esplicitato, deve intendersi senz’altro ricompreso anche il contributo aggiuntivo dell’1% previsto dall’articolo 3-bis, L. 438/1992, da calcolare sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile (52.190 euro nel 2023), perché destinato al finanziamento dell’Ivs.

Rimangono evidentemente escluse invece le quote, a carico dei lavoratori dipendenti, di compartecipazione al finanziamento della cassa integrazione guadagni straordinaria, del fondo integrativo di solidarietà e degli altri fondi bilaterali e settoriali, perché destinati a finanziare gli ammortizzatori sociali e non la pensione.

Il datore di lavoro cesserà pertanto di trattenere le quote di contribuzione Ivs:

  • dal mese di prima decorrenza utile della pensione “Quota 103”, qualora il lavoratore abbia optato per l’esonero prima di tale data;
  • dal mese successivo all’esercizio dell’opzione, qualora questa venga esercitata contestualmente o successivamente alla maturazione dei requisiti.

Al comma 4, articolo 1, D.M. 21 marzo 2023 il Legislatore precisa che:

“L’importo dei contributi non versati è interamente corrisposto al lavoratore. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi”.

La disposizione ai fini fiscali è francamente pleonastica, perché, in mancanza di una norma esonerativa esplicita (come quella contenuta all’articolo 1, comma 14, L. 243/2004 per il bonus Maroni), nessuna norma fiscale ne avrebbe giustificato la non imponibilità.

L’opzione di esonero potrà essere esercitata 1 volta sola, avrà effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro in essere al momento dell’opzione o che intervenissero successivamente, e perdurerà:

  1. fino al compimento dell’età di vecchiaia pro-tempore vigente;
  2. fino all’ottenimento di un qualsiasi pensionamento diretto, se precedente all’età di vecchiaia;
  3. fino a revoca dell’opzione da parte del dipendente (che avrà effetto dal mese successivo all’esercizio della revoca).

Infine, come chiaramente indicato nella norma, l’esonero della quota contributiva a carico del lavoratore comporterà il mancato accredito della stessa ai fini pensionistici, e pertanto inciderà sull’importo di pensione atteso.

 

La norma di raccordo con l’esonero contributivo ex articolo 1, comma 281, L. 197/2022

Il comma 8, articolo 1, D.M. 21 marzo 2023 contiene la norma di raccordo con eventuali altre misure di fiscalizzazione delle quote contributive a carico dei dipendenti, in primis, evidentemente, con l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 281, c.d. Legge di Stabilità 197/2022, con il quale il Governo ha prorogato (con modifiche), anche per l’anno 2023, la misura esonerativa dei contributi Ivs a carico del lavoratore già istituita con la c.d. Legge di Stabilità 2022 (articolo 1, comma 121, L. 234/2021).

Le percentuali di esonero sono poi state incrementate, con effetto dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, dal c.d. “Decreto Lavoro” D.L. 48/2023, e pertanto, per l’anno 2023, sono fissate nelle seguenti misure:

Periodo Retribuzione fino a 1.923 euro mensili Retribuzione fino a 2.692 euro mensili
dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 3% 2%

 

dal 1° luglio 2023 al 30 novembre 2023[3] 7% sulle mensilità fiscali

3% sulla tredicesima mensilità

6% sulle mensilità fiscali

2% sulla tredicesima mensilità

Come senz’altro il lettore avrà notato, le due misure hanno a oggetto la medesima quota di contributi Ivs a carico del lavoratore, entrambe si risolvono in un incremento della retribuzione del lavoratore (al netto delle ritenute fiscali comunque dovute), ma si differenziano per l’effetto previdenziale, in quanto:

  • nel caso dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2023 “resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche” (ovvero, ai fini pensionistici la contribuzione esonerata si considera come se fosse stata effettivamente versata);
  • nel caso dell’esonero contributivo sostitutivo della pensione “Quota 103”, come già detto, il soggetto optante rinuncia “all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico” (ovvero, ai fini pensionistici la contribuzione esonerata non avrà effetti sull’importo della pensione).

Recita il comma 8:

“In caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l’incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua ad essere riconosciuta, qualora previsto dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche”.

Pertanto, ipotizzando tre lavoratori dipendenti con retribuzione mensile rispettivamente pari a 1.500, 2.500 e 3.500 euro e una aliquota Ivs a proprio carico pari al 9,19%, nel 2023 nelle mensilità ordinarie si avranno i seguenti importi:

  • dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023:
Retribuzione lorda mensile Contribuzione Ivs

c/dipe totale

Di cui esonero Legge di Stabilità 2023 Di cui esonero sostitutivo “Quota 103
1.500 euro 137,85 euro 45 euro 92,85 euro
2.500 euro 229,75 euro 50 euro 179,75 euro
3.500 euro 321,65 euro  – euro 321.65 euro
  • dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023:

 

Retribuzione lorda mensile Contribuzione Iva

c/dipe totale

Di cui esonero Legge di Stabilità 2023 Di cui esonero sostitutivo “Quota103
1.500 euro 137,85 euro 105 euro 32,85 euro
2.500 euro 229,75 euro 150 euro 79,75 euro
3.500 euro 321,65 euro  – euro 321.65 euro

Dal 2024, se l’esonero contributivo di cui alla c.d. Legge di Stabilità 2023 non verrà (ulteriormente) prorogato, per le medesime retribuzioni mensili si avranno i seguenti importi:

Retribuzione lorda mensile Contribuzione I.V.S.

c/dipe totale

di cui esonero Legge di Stabilità 2023 di cui esonero sostitutivo Quota103
1.500 euro 137,85 euro – euro 137,85 euro
2.500 euro 229,75 euro – euro 229,75 euro
3.500 euro 321,65 euro – euro 321,65 euro

 

Esercizio dell’opzione

L’articolo 2, D.M. 21 marzo 2023 prevede la seguente procedura per l’esercizio dell’opzione:

  • il dipendente interessato comunica all’Inps la volontà di esercitare il diritto di opzione;
  • l’Inps provvederà a verificare l’esistenza dei requisiti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile, in caso positivo, certificherà il diritto al lavoratore e avviserà il o i datori di lavoro interessati;
  • acquisita la certificazione, il datore di lavoro procederà a sospendere le ritenute previdenziali del lavoratore e a erogarle al lavoratore stesso.

Il comma 5 dello stesso articolo 2 prevede che, in caso di cambio di datore di lavoro, l’Inps provveda ad avvisare il nuovo datore di lavoro entro 30 giorni (ricordiamo, come già precisato sopra, che l’opzione rimane valida anche in rapporti di lavoro successivi).

Al momento della stesura del presente contributo, l’Inps non ha ancora emanato le necessarie istruzioni operative.

 

Riflessioni sulla opportunità o convenienza di optare per l’esonero contributivo alla pensione “Quota 103

Al termine della disamina normativa, è opportuno fare alcune considerazioni pensionistiche e finanziarie sulla opportunità o convenienza, per coloro che avessero maturato i requisiti anagrafici e contributivi per accedere alla pensione anticipata contributiva ma che preferissero rimandare il pensionamento, di esercitare l’opzione esonerativa, o continuare invece a versare l’intera quota contributiva a proprio carico e pertanto giovarsi dell’accredito contributivo ai fini pensionistici.

Innanzitutto e come sempre, quando si tratti di materia finanziaria, il discrimine primario e fondamentale è quello tra la scelta di consumo immediato o rendita futura. In altre parole, il soggetto dovrà porsi la domanda se privilegiare la disponibilità finanziaria immediata (e quindi opterà per l’esonero sostitutivo, godendo di una maggior quota di retribuzione mese per mese), oppure se privilegiare la rendita futura (e quindi sceglierà di versare all’Inps l’intera quota di contributi a proprio carico, che frutteranno una maggior quota di pensione). La scelta è di tutta evidenza di natura squisitamente soggettiva, pertanto non merita ulteriori considerazioni in questa sede, se non quella basilare che:

  • la maggior quota di retribuzione è certa e immediata;
  • la maggior quota di pensione è incerta e posticipata.

Una tale riflessione comporta inevitabilmente, inoltre, alcune note sul sistema di calcolo della pensione.

Considerato che:

  • come detto, l’esonero sostitutivo riguarda solo i lavoratori dipendenti (pubblici e privati);
  • un soggetto contribuente che nel 2023 maturi 41 anni di contribuzione avrà inevitabilmente iniziato a contribuire almeno nel 1982, o anche prima;

si tratterà di un contribuente che avrà diritto a calcolare la pensione con il sistema misto. Pertanto:

  • le quote retributive A e B (che, come noto, sono calcolate sulla retribuzione lorda assoggettata a contribuzione e non dipendono dalla contribuzione effettivamente versata) non subiranno alcuna variazione di importo prospettico anche in caso di opzione per l’esonero sostitutivo;
  • la quota contributiva C invece (che, come noto, si basa sulla formazione di un montante derivante dalla capitalizzazione composta annua dei contributi versati, con un coefficiente esprimente la variazione quinquennale del PIL lordo), subirà una diminuzione, derivante appunto dalla minor quota di contributi versati.

A quanto ammonterà questa “perdita” pensionistica?

Per stimarla, dovremo calcolare l’importo dei contributi oggetto dell’opzione e capitalizzarli con un coefficiente stimato, il tutto per il numero di anni presunti di durata dell’opzione stessa (nella maggioranza dei casi, la durata dell’opzione sarà fino al previsto pensionamento ordinario anticipato o di vecchiaia). Il montante risultante dovrà essere moltiplicato per il coefficiente di trasformazione presunto, in base all’età del previsto pensionamento; considerato che l’opzione potrà protrarsi al massimo 5 anni (67 anni età di vecchiaia – 62 anni età di “Quota 103”), ma presumibilmente sarà anche molto inferiore (pari ai mesi di contribuzione mancanti al raggiungimento dei requisiti contributivi per la pensione anticipata ordinaria), si potranno usare i coefficienti di trasformazione in vigore nel 2023, senza inficiare la validità della proiezione. Il risultato sarà la quota annua di maggior pensione attesa dal versamento dei contributi previdenziali a carico del lavoratore; a sua volta, questa quota annua dovrà essere moltiplicata per il numero di anni attesi di godimento della pensione, che potrà essere calcolato come differenza tra la speranza di vita rilevata dall’Istat[4] e la data di pensionamento attesa.

A questo punto, avremo i due dati fondamentali da confrontare per la valutazione di convenienza:

  • l’importo complessivo dell’esonero contributivo;
  • l’importo complessivo di maggior pensione.

Come già detto, è di tutta evidenza che si tratterà di importi presunti, soprattutto nel caso della maggior pensione.

Nel fare queste valutazioni, il soggetto dovrà avere l’accortezza di attualizzare le quote future stimate di pensione ad un ragionevole tasso di inflazione; questo perché, come noto, il denaro “perde valore” con il decorso del tempo per effetto dell’inflazione.

Per contro, potrà capitalizzare la maggior retribuzione mensile, anche in questo caso a un ragionevole (inteso come modesto) tasso, esprimente gli ipotetici rendimenti ottenibili dalla maggior retribuzione se impiegata in forme di investimento (ad esempio, titoli di Stato), in altri impieghi potenzialmente fruttuosi (ad esempio, se fatti confluire al fondo pensione cui il soggetto sia già iscritto), oppure, semplicemente, come espressione finanziaria del consumo immediato. Tuttavia, considerato che, come detto sopra, la durata dell’opzione sostitutiva di “Quota 103” sarà breve, si potrà evitare il calcolo della capitalizzazione, perché ne risulteranno senz’altro importi modestissimi e pertanto trascurabili.

 

[1] Articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.

[2] Le specifiche sulle tipologie di attività lavorative incumulabili sono contenute nelle circolari Inps n. 117/2019 e n. 27/2023.

[3] Si precisa che il presente contributo è stato ultimato prima della conversione in legge del D.L. 48/2023.

[4] La rilevazione 2022 dell’Istat ha stimato la speranza di vita in 80,5 anni per gli uomini e 84,8 anni per le donne.

Il Consulente del Lavoro 4.0