18 Novembre 2020

La nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo e dello spettacolo prevista dal Decreto Ristori

di Francesco Bosetti

Tra le misure previste dall’Esecutivo a sostegno dei lavoratori appartenenti ai settori interessati dalle limitazioni disposte dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, l’articolo 15, Decreto Ristori (D.L. 137/2020), ha introdotto una nuova indennità per un’ampia categoria di lavoratori, principalmente appartenenti al comparto del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo.

Tale sussidio, corrisposto direttamente dall’Inps tramite istanza telematica, ancora da pubblicarsi, e da presentare all’Istituto entro il 30 novembre 2020, fa seguito e ricalca sia nell’importo che nelle condizioni di utilizzo il bonus economico previsto dall’articolo 9, Decreto Agosto (D.L. 104/2020), convertito in L. 126/2020.

 

L’indennità una tantum prevista dall’articolo 15, Decreto Ristori

Il D.L. 137/2020, entrato in vigore a decorrere dal 29 ottobre 2020, in continuità con gli aiuti finanziari già riconosciuti dai precedenti provvedimenti normativi ai soggetti penalizzati dalle restrizioni alle attività imposte dal Governo per limitare il diffondersi del COVID-19, ha introdotto una nuova indennità a favore di particolari categorie di lavoratori, sia autonomi che dipendenti:

  • appartenenti a settori del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo;
  • appartenenti a settori diversi da quelli sopra citati, ma sprovvisti di tutele sufficienti per far fronte alla crisi economica causata dall’emergenza sanitaria in atto.

L’articolo 15 prevede la corresponsione di una serie di indennità una tantum, per un importo pari a 1.000 euro, a favore dei seguenti soggetti, al ricorrere delle condizioni specificate nella tabella che segue:

  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti ex articoli 13-18, D.L. 81/2015;
  • lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • incaricati alle vendite a domicilio ex articolo 19, D.Lgs. 114/1998;
  • lavoratori atempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Le indennità previste dall’articolo 15, D.L. 137/2020, sono escluse dalla formazione del reddito ai fini previdenziali e fiscali, ai sensi del Tuir, e non sono cumulabili tra loro e con il reddito di emergenza ex articolo 14, D.L. 137/2020.

Indennità 1.000 euro – articolo 15, comma 2, D.L. Ristori
Destinatari Requisiti
· Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali;

· lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici del settore turistico e termale

· Aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;

· aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo 1° gennaio 2019-29 ottobre 2020;

· alla data del 29 ottobre 2020 non essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI.

 

Indennità 1.000 euro – articolo 15, commi 3 e 4, D.L. Ristori
Destinatari Requisiti
Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali · Aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019-29 ottobre 2020;

· aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo 1° gennaio 2019-29 ottobre 2020.

· non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato, diverso dal contratto intermittente, e di pensione alla data di presentazione della domanda.

Lavoratori intermittenti ex D.Lgs. 81/2015 · Aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo 1° gennaio 2019-29 ottobre 2020;

· non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato, diverso dal contratto intermittente, e di pensione alla data di presentazione della domanda.

Lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie · Essere titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222, cod. civ., nel periodo 1° gennaio 2019-29 ottobre 2020;

· non avere un contratto in essere alla data del 29 ottobre 2020; gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata Inps, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.

· non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato, diverso dal contratto intermittente, e di pensione alla data di presentazione della domanda.

Incaricati alle vendite a domicilio ex articolo 19, D.Lgs. 114/1998 · Avere un reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro;

· essere titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata Inps alla data del 29 ottobre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

· non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato, diverso dal contratto intermittente, e di pensione alla data di presentazione della domanda.

 

Indennità 1.000 euro – articolo 15, comma 5, D.L. Ristori
Destinatari Requisiti
Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali · Essere titolari nel periodo 1° gennaio 2019-29 ottobre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

· essere titolari nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

· non essere titolari, alla data del 29 ottobre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

 

Indennità 1.000 euro – articolo 15, comma 6, D.L. Ristori
Destinatari Requisiti
Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo · Possedere almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data del 29 ottobre 2020, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione;

· oppure possedere almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, da cui cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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