La mobilità professionale nei contratti collettivi di lavoro
di Francesco Bosetti
Storicamente le parti sociali, nella stesura dei contratti collettivi nazionali di lavoro, hanno da sempre previsto particolari meccanismi di mobilità professionale finalizzati principalmente a permettere ai lavoratori inquadrati in livelli o categorie inferiori di poter progredire, raggiungendo con il requisito dell’anzianità di servizio livelli o categorie superiori.
Nell’articolo che segue verranno analizzati i principali contratti collettivi di lavoro che prevedono tali automatismi.
La mobilità professionale nei contratti collettivi
La maggior parte dei contratti collettivi di lavoro prevede sistemi di mobilità professionale basati sul riconoscimento e sulla valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori, che permettono ad essi di progredire raggiungendo con l’aumentare della loro esperienza in azienda livelli o categorie superiori.
Tale meccanismo di mobilità verticale è stata introdotto dalle parti sociali con il fine di promuovere lo sviluppo della professionalità dei lavoratori in relazione alle svariate esigenze aziendali e, nel contempo, di consentire all’azienda di introdurre nuove forme di organizzazione del lavoro che permettano di aumentare la produttività ed efficienza aziendale.
Di seguito andremo ad analizzare i principali contratti collettivi di lavoro che prevedono tali meccanismi di mobilità professionale.
Ccnl Metalmeccanica industria
Il contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici industria prevede quattro sistemi di mobilità professionale verticale.
Passaggio dalla 1a alla 2a categoria
I lavoratori addetti alla produzione assunti in prima categoria passano alla seconda categoria dopo un periodo non superiore a 4 mesi.
I lavoratori non addetti alla produzione sono inseriti nelle attività produttive qualora non sussistano i necessari requisiti di idoneità psicofisica; qualora non sia possibili inserirli nell’attività produttiva, pur avendone i requisiti, passano alla seconda categoria al raggiungimento del 18° mese di anzianità aziendale.
Tali passaggi di categoria non comportano necessariamente un cambiamento di mansioni.
Passaggio dalla 2a alla 3a categoria
Nell’ambito di particolari esigenze organizzative ed economico-produttive dell’azienda, il passaggio dalla seconda alla terza categoria avviene con il seguente meccanismo:
- i lavoratori senza specifica pratica di lavoro, provenienti da scuole professionali e in possesso del relativo titolo di studio, saranno inseriti nella terza categoria dopo 3 mesi dall’assunzione;
- per i lavoratori che, con conoscenze e capacità acquisite in corsi professionali specifici, sono inseriti come allievi in figure professionali non proprie della seconda categoria e comunque con sviluppo in più categorie superiori, l’assegnazione alla categoria superiore avviene al conseguimento della necessaria esperienza e capacità tecnico-professionale che consenta di svolgere il lavoro superiore.
Tale esperienza si presume acquisita alla scadenza del diciottesimo mese di effettiva prestazione, mentre se si tratta di corsi professionali specifici, di durata almeno biennale, l’inserimento alla categoria superiore avviene entro il termine di nove mesi; - per i lavoratori della seconda categoria connessi al ciclo produttivo il cui sviluppo nei livelli superiori è collegato a esigenze di carattere organizzativo e a una specifica preparazione conseguita anche attraverso corsi di addestramento, l’idoneità al passaggio viene accertata attraverso la sperimentazione di un periodo di un mese nello svolgimento dei compiti di livello superiore, trascorsi 36 mesi nell’espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire la necessaria capacità.
Tali passaggi di categoria non comportano necessariamente un cambiamento di mansioni.
Linee a catena
Per i lavoratori della seconda categoria addetti alla linee a catena il passaggio alla categoria superiore avviene dopo 36 mesi di prestazione in linee di montaggio e sempre che abbiano svolto, nel periodo suddetto, con normale perizia, un insieme compiuto di mansioni loro affidate.
Tale passaggio non presuppone necessariamente un cambiamento delle mansioni; il lavoratore, anche dopo l’acquisizione della terza categoria, non potrà rifiutarsi di ruotare su qualsiasi posizione di lavoro dell’attività lavorativa.
Impiegati
- I lavoratori in possesso di laurea, in fase d’inserimento nell’azienda, vengono inquadrati nella quinta categoria, sempre che svolgano attività inerenti alla laurea conseguita;
- i lavoratori in possesso di diploma di scuole medie superiori, in fase di inserimento in azienda, verranno inquadrati nella quarta categoria; tali lavoratori passeranno in ogni caso alla quinta categoria dopo 24 mesi di ininterrotta permanenza in attività inerenti al diploma conseguito;
- i lavoratori inquadrati nella seconda categoria, dopo 18 mesi di ininterrotta permanenza, passeranno alla terza categoria.
Ccnl Metalmeccanica artigianato
L’art.17 del Ccnl Metalmeccanica artigianato prevede una duplice mobilità professionale verticale:
- gli impiegati inquadrati nella sesta categoria, al primo impiego nel settore metalmeccanico, dopo un periodo di permanenza di 12 mesi nella stessa (periodo di prova compresa) passano automaticamente al quinto livello professionale;
- gli operai inquadrati nella sesta categoria della classificazione unica, dopo 24 mesi di permanenza nella stessa, acquisiscono il livello retributivo della quinta categoria.
Ccnl Commercio
Nel contratto del Commercio è presente un unico meccanismo di mobilità professionale, che riguarda la figura professionale dell’aiuto commesso.
L’aiuto commesso è un lavoratore, inquadrato nel quinto livello, addetto alla vendita, che non ha compiuto l’apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio per motivi legati all’età o per il fatto di provenire da altri settori.
L’art.100 prevede che tale lavoratore, dopo un periodo di 18 mesi al quinto livello, passi al quarto livello.
Ccnl Gomma industria
L’art.4 prevede che i lavoratori, inquadrati al livello H, addetti alla conduzione di macchine di produzione o all’esecuzione di operazioni di montaggio e assemblaggio di prodotti, acquisiscano il livello I dopo un periodo massimo di 12 mesi di permanenza nel livello H.
Ccnl Gomma piccola industria
Il contratto collettivo Gomma piccola industria prevede due automatismi di mobilità professionale:
- i lavoratori che svolgono semplici mansioni esecutive di ufficio, non prevalentemente manuali, per le quali non occorre una specifica conoscenza professionale, sono inquadrati nel secondo livello limitatamente alla durata di 24 mesi di effettivo svolgimento di tali mansioni, successivamente ai quali gli interessati passeranno al quarto livello;
- i lavoratori, inquadrati nel secondo livello, che compiono lavori o operazioni per le quali è richiesto il possesso di normali ma specifiche capacità e conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite e che fanno parte del ciclo produttivo, dopo 18 mesi di inquadramento in tale livello, passano al primo livello.
Ccnl Lapidei artigianato
Il contratto collettivo Lapidei artigianato prevede tre meccanismi di mobilità professionale:
- i lavoratori di prima assunzione nel settore lapideo che non abbiamo ancora acquisito pratica di mestiere e inquadrati al settimo livello accedono, dopo 12 mesi di addestramento, al sesto livello;
- gli operai che svolgono elementari mansioni manuali a banco o su macchina già attrezzata per le quali non è richiesta alcuna preparazione e che non abbiano mai avuto alcuna esperienza come lavoratore dipendente nel settore lapideo, permangono nella categoria F per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione, decorsi i quali saranno automaticamente inquadrati nella categoria E.
Tale automatismo nel passaggio di categoria ha efficacia anche nei confronti dei lavoratori assunti a tempo determinato; - i lavoratori stranieri che, dopo l’assunzione nella categoria F, si iscrivono a corsi di lingua italiana presso scuole pubbliche o private e/o presso società di formazione previste dalle parti firmatarie del Ccnl e depositano in copia al datore di lavoro il relativo attestato finale di frequenza, vengono inquadrati automaticamente nella categoria E, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la consegna della copia dell’attestato.
Lo stesso trattamento si applica ai lavoratori italiani che imparino, con le stesse modalità descritte sopra, una lingua straniera.
Ccnl Pulizia artigianato
Nel contratto collettivo Pulizia artigianato è prevista una mobilità professionale verticale per il livello di categoria di base: all’art.16 è stabilito che i lavoratori privi di esperienza nel settore stazionano nel sesto livello per accedere successivamente al quinto livello dopo i primi 9 mesi di servizio.
Ccnl Calzature industria
Il contratto Calzature industria prevede due automatismi di mobilità verticale relativamente al livello più basso di inquadramento:
- gli operai che svolgono lavori di manovalanza e pulizia, assunti per la prima volta nel settore calzaturiero, permangono per un massimo di 12 mesi nel primo livello, per poi passare, trascorso tale periodo, al secondo livello;
- per gli operai di nuova assunzione non formati e di età superiore ai 20 anni è ammesso un periodo di addestramento nel primo livello per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore ai 12 mesi, per poi acquisire il secondo livello.
Ccnl Chimica artigianato
Nel contratto collettivo Chimica artigianato sono previsti i seguenti meccanismi di mobilità professionale:
- i lavoratori, inquadrati nel primo livello, che compiono normali operazioni e fanno parte del ciclo produttivo, passano, dopo 9 mesi di permanenza in tale livello, al secondo livello;
- i lavoratori, inquadrati nel secondo livello, che svolgono semplici mansioni esecutive di ufficio per le quali non occorre conoscenza professionale, dopo 9 mesi di permanenza in tale livello, passano al terzo livello.
Ccnl Barbieri e parrucchieri artigianato
Nel contratto collettivo Barbieri e parrucchieri artigianato è possibile inquadrare, per un periodo non superiore a 24 mesi, al quarto livello, i lavoratori che non hanno compiuto l’apprendistato nel settore e che sono adibiti alle attività volte all’acquisizione della capacità lavorative espresse al terzo livello.
I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli arredi sono inquadrati permanentemente al quarto livello retributivo.
Mobilità professionale verticale: obbligo per l’azienda o solo facoltà?
Nell’analizzare i diversi sistemi di mobilità professionale presenti nei vari contratti collettivi è indispensabile chiarire se essi comportano un obbligo da parte dell’azienda ad applicare tali meccanismi o solo una facoltà in relazione alla quale di datore di lavoro possa valutarne la loro attuazione.
In merito a tale nodo viene in soccorso la sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. Lavoro, 25 luglio 2007, in cui si afferma, analizzando quanto disposto dal Ccnl Metalmeccanici industria, che il passaggio da un livello all’altro per effetto dalla mobilità professionale verticale è obbligatorio solo se il contratto collettivo espressamente lo prevede e dichiara l’automaticità di tale meccanismo.
Nella sentenza del Tribunale di Brescia, un lavoratore ha citato in giudizio il proprio datore di lavoro, un’azienda metalmeccanica, per il mancato riconoscimento dal diritto, previsto dal Ccnl dell’industria metalmeccanica, al passaggio da operaio di secondo livello a operaio di terzo livello dopo il periodo di 36 mesi dall’inizio dell’espletamento delle mansioni previste da tale inquadramento.
L’azienda convenuta ha negato l’avvenuta acquisizione da parte del lavoratore delle competenze necessarie per il passaggio al terzo livello, rilevando che la norma contrattuale non prevede il diritto al passaggio automatico all’inquadramento del terzo livello per effetto del solo decorso dei 36 mesi previsti dal Ccnl.
Il giudice del lavoro di Brescia ha respinto il ricorso del lavoratore, accogliendo la tesi dell’azienda e negando il diritto al passaggio automatico di livello.
Secondo il Tribunale, il solo fatto dello svolgimento, per il periodo di 36 mesi, delle mansioni proprie della seconda categoria non costituisce presupposto sufficiente per il passaggio alla terza categoria, passaggio per il quale viene richiesta l’acquisizione della capacità professionale propria dell’operaio di terza categoria.
La sentenza precisa che la norma contrattuale, che coordina la mobilità verticale alle esigenze organizzative ed economico-produttive dell’azienda, con esclusione di una “dinamica automatica ed illimitata”, subordina il passaggio alla terza categoria, dopo l’espletamento per 36 mesi delle funzioni proprie della seconda, alla sperimentazione per un periodo di un mese nello svolgimento dei compiti di livello superiore.
Pertanto il periodo di 36 mesi in cui vi è lo svolgimento di mansioni di operaio di secondo livello non conferisce al lavoratore il diritto alla promozione automatica alla terza categoria, ma unicamente il diritto allo svolgimento della sperimentazione mensili nei compiti propri dell’operaio di terza categoria; l’unico diritto consiste nel passaggio di qualifica che si realizza solo in caso di esito positivo della verifica.
Si segnala che l’articolo è tratto da “Contratti collettivi e tabelle“.