5 Dicembre 2024

La detraibilità delle polizze vita a favore dei lavoratori

di Roberto Lucarini Scarica in PDF

Il caso che si è proposto di recente all’attenzione dell’AdE, a mezzo apposito Interpello, riguarda una particolare situazione operativa che origina dall’erogazione di un fringe benefit costituito da una polizza assicurativa rischio vita.

In sostanza una società, che ha provveduto a stipulare, a favore dei propri dipendenti, una polizza vita collettiva, si è trovata di fronte a questo dubbio, derivante d’altronde da due distinte norme del Tuir:

  • stante la natura di benefit, riguardante la polizza in discorso, vi è la possibilità della non concorrenza alla formazione del reddito, qualora il suo valore, sommato a quello della totalità dei benefit annui, rientri nel limite della soglia di non imponibilità, ex articolo 51, comma 3, TUIR, come modificata per l’anno in corso;
  • stante il tipo di onere sostenuto, vi è la possibilità, per il lavoratore beneficiario, di poter usufruire per la specifica spesa di una detrazione per oneri, pari al 19%, ex articolo 15, comma 1, lettera f, Tuir.

Il dubbio della società istante, in sintesi, è questo: può il lavoratore beneficiare della specifica detrazione d’imposta, se il valore del benefit pervenutogli non è stato assoggettato a tassazione alla fonte in quanto sotto soglia di non imponibilità?

Sul tema delle polizze assicurative, ricordo che già la Circolare n. 326/97, in relazione ai componenti che concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, vi inserì “i premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra professionali (quelli relativi ad assicurazioni per infortuni professionali sono, invece, esclusi da tassazione) pagati dal datore di lavoro e i rimborsi effettuati dal datore di lavoro a fronte di spese sanitarie che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 13 bis, TUIR, sostenute dal lavoratore dipendente”.

Da quanto sopra si evince, pertanto, come il discrimine sia strettamente legato alla natura professionale od extra professionale dell’evento oggetto della tutela assicurativa, oltreché dal soggetto nel cui interesse viene attivata la protezione. Resta da considerare, in ogni caso, che qualora il pagamento effettuato, da parte del datore, discenda dall’adempimento di un obbligo derivante da contratto, accordo o regolamento aziendale, le somme saranno da considerarsi parte integrante della retribuzione e, quindi, concorrenti alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Tornando al quesito, cui si riferisce la risposta ad Interpello n. 218/24, la società istante ravvisa che sia la detrazione sia la mancata concorrenza alla formazione del reddito “appaiono entrambe potenzialmente destinate a trovare applicazione ai premi corrisposti dall'[Istante] in relazione alle polizze collettive a tutela del rischio morte, sottoscritte in favore dei propri dipendenti”.

La risposta dell’AdE, diverge da quanto proposto dal sostituto d’imposta, prendendo spunto dal fatto che alla base della detrazione fiscale, ex articolo 15 Tuir, di un qualunque onere, stia la necessità che tale spesa sia sostenuta dal contribuente e che sia effettivamente rimasta a suo carico. Da ciò “ne consegue che nel caso in cui i premi siano stati versati dal datore di lavoro, gli stessi potranno essere detratti dal lavoratore ai sensi del citato articolo 15, solo qualora il loro ammontare siano stato assoggettato a tassazione”. Un’impostazione che peraltro ribadisce quanto già indicato, per altra casistica, con risoluzione n. 391/2007. Ne deriva, secondo i tecnici dell’AdE, che nel caso in cui i premi assicurativi non abbiano concorso alla formazione del reddito complessivo, in quanto sotto soglia di non imponibilità, gli stessi non potranno essere detratti ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera f), del Tuir.

La logica di tale ragionamento si basa, come necessario del resto, sul piano strettamente fiscale, laddove in effetti, se si concesse nel caso prospettato anche la detrazione, il lavoratore verrebbe ad utilizzare contemporaneamente due distinte agevolazioni, a monte ed a valle dell’erogazione stessa.