La deterrenza
di Riccardo Girotto Scarica in PDFAncora una volta la cronaca ha colpito, ispirando una corposa legislazione d’impeto.
Nel rispetto di un andamento perfettamente scontato, il D.L. 19/2024 è la risposta politica ai fatti di Firenze, manifestata tramite una pesante revisione degli aspetti connessi al lavoro terziarizzato, nonché alle catene di stratificazione datoriale, tese spesso a sfuggire dalle rigide regole imposte in tema di lavoro e sicurezza.
Il contenuto del decreto tocca i punti salienti delle discipline oggetto di revisione, voltando le spalle alle opere di depenalizzazione che hanno compiaciuto la ratio degli ultimi anni, ripenalizzando le fattispecie criminose che corredano l’appalto non genuino.
Rilevante la sanzione dell’arresto in caso di distacco privo dei requisiti di interesse da parte del distaccante e durata definita, probabile possa fungere da deterrente in tutti i casi, non rari, di maleodorante aggiramento del divieto di subappalto.
Apprezzabile anche il trattamento di favore riservato alle regolarizzazioni spontanee in ambito contributivo, tramite la derubricazione dell’omissione in “semplice” adempimento tardivo, e dell’evasione in omissione.
Cavilloso, invece, il sistema delle patenti, che investirà di una rilevante mole di lavoro le trafficate sedi dell’INL, con la grande scommessa dei tempi di definizione delle pratiche.
Agli aspetti tecnici comunque dedicheremo i dovuti approfondimenti nei prossimi numeri della rivista, ciò che mi preme sottolineare, però, è una valutazione di merito rispetto all’opportunità della soluzione ipotizzata per risolvere i problemi originari: i fatti di Firenze, le morti sul lavoro e tutto quanto a ciò connesso.
Partirei da un parere personale: quanto accaduto al tristemente famoso cantiere Esselunga non è figlio della mancanza di norme, non vi è stata alcuna sottovalutazione dell’apparato sanzionatorio esistente, piuttosto credo sia addebitabile alla mancanza di controlli, cioè all’effettiva incertezza della pena esistente. Possiamo appesantire l’apparato sanzionatorio, ma senza verifiche l’effetto deflattivo stenterà ad attecchire.
Le modifiche agli aspetti procedurali e sanzionatori ritengo siano un’azione dovuta sul piano politico, ma ribaltate sul piano pratico, pur essendo condivisibili, rischiano di sfumare proprio nella dialettica dei partiti. Estremizzando, è temibile una condanna a morte in uno Stato senza boia? La norma c’è e con lei le procedure di supporto, ma ciò che si deve evitare è il carico di burocrazia che penalizza tempi e metodi di intervento delle aziende virtuose, mentre spaventa poco i sodalizi criminali.
Restando nel contenuto del medesimo decreto, si assuma che l’assenza di una vera, costante e cospicua opera ispettiva sterilizza totalmente l’effetto dell’articolo 29, comma 7 (lista di conformità INL), stimolando quasi la richiesta di ispezione da parte delle aziende, smaniose di vedersi introdurre nell’elenco informatico.
Per questo motivo va apprezzato quando disposto all’articolo 31, rubricato “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro”, finalizzato a regolare la dotazione di nuove risorse in area ispettiva. Sia chiaro, non sono qui a enfatizzare lo stato di polizia, piuttosto a stimolare i controlli mirati, che con una vera opera di intelligence possono dedicarsi proprio alle cattive pratiche. Non credo sia così complesso stanare il sommerso, ma chiaramente con armi spuntate è meglio colpire il disarmato, piuttosto che il killer professionista.
La definizione degli strumenti, che, ripeto, non è stata la causa dei fatti da cui è scaturito il nuovo decreto, è sicuramente un primo passo che va accolto con favore; lo stanziamento di risorse destinate ai controlli, da valutarsi nella sua sufficienza, è l’aspetto che concretizza l’azione deflattiva: ora la grande sfida è combinare i 2 fattori per trasformare, scusate se è poco, una risposta politica in un’azione efficace.