13 Maggio 2020

La denuncia di infortunio al tempo del coronavirus

di Fabrizio Vazio

L’infortunio sul lavoro è un evento che comporta l’obbligo di fare la denuncia di infortunio: in tempo di epidemia da coronavirus tutto è più complicato e gli aspetti cui fare attenzione sono davvero tanti. Ecco una piccola guida per non sbagliare, alla luce anche delle ultime indicazioni di prassi.

 

Premessa

L’emergenza coronavirus comporta paradossalmente una gestione più complessa di un adempimento già di per sé non irrilevante, quale è la presentazione della denuncia di infortunio all’Inail.

La complicazione deriva da diverse problematiche, relative in primis all’inevitabile difficoltà organizzativa connessa con la pandemia, ma anche al fatto che l’Istituto ha normato la fattispecie relativa agli infortuni sul lavoro derivanti da coronavirus in modo inevitabilmente diverso rispetto ai casi ordinari.

Partiamo dall’inizio.

 

Il coronavirus è un infortunio o una malattia professionale?

L’articolo 42, D.L. 18/2020 (Cura Italia), prevede che “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro”.

La norma ripete, invero, quanto già stabilito dall’Inail con circolare n. 74/1995, ove si leggeva che le malattie infettive e parassitarie dovevano “essere inquadrate, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta”.

La circolare Inail n. 13/2020 chiarisce che la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all’Inail.

Non si tratta, quindi, nel caso di contagio da COVID-19, di malattia professionale, perché la causa violenta è equiparata alla causa virulenta e, come noto, l’articolo 2, D.P.R. 1124/1965, prevede che “l’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni”.

Tale circostanza influisce ovviamente sulla denuncia all’Istituto, perché rende applicabile l’articolo 53, D.P.R. 1124/1965.

Esso, come noto, prevede che il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera, e che siano prognosticati non guaribili entro 3 giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di Legge per l’indennizzabilità. La norma prevede anche che la denuncia dell’infortunio deve essere fatta on line entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia.

 

Da quando scatta l’obbligo di denunciare l’infortunio da COVID-19?

La problematica è indubbiamente complessa, poiché l’infortunio, in termini di contagio, non viene in alcun modo percepito come tale né dal lavoratore interessato né dal datore di lavoro: la patologia si appalesa nel momento in cui si manifestano i sintomi, ma solo successivamente vi è la prova diagnostica.

Occorre, poi, che venga redatto un certificato medico riportante i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell’evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore, sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio.

Ove l’azienda riceva il certificato, essa assolverà all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio ai sensi l’articolo 53, D.P.R. 1124/1965, e successive modificazioni.

Essa dovrà porre articolare attenzione nella compilazione della denuncia di infortunio per quanto riguarda la valorizzazione dei campi relativi alla data evento, alla data abbandono lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l’avvenuto contagio, cioè ai dati necessari per assolvere l’adempimento dell’obbligo correlato al predetto articolo 53.

L’azienda non è abilitata in alcun modo a fare qualsivoglia valutazione circa l’effettiva riconducibilità del coronavirus al lavoro. ma deve denunciare l’infortunio compilando l’apposito modulo e inviandolo all’Istituto nei termini di cui all’articolo 53.

Quanto a tali termini, va riportato testualmente quanto contenuto nella circolare Inail n. 13/2020: “solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell’avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all’Istituto”.

È, pertanto, dalla ricezione del già citato certificato medico che iniziano a decorrere i termini di cui all’articolo 53, T.U., e, pertanto, è il caso di ribadirlo ancora, nella denuncia di infortunio tale dato andrà bene evidenziato.

La circolare raccomanda alle strutture territoriali Inail la massima disponibilità nel rispondere ai quesiti che dovessero pervenire in ordine a dubbi o difficolta relativi alla compilazione delle denunce da parte dei datori di lavoro e invita a valutare senza eccessivi rigorismi il decorso del termine di Legge, tenuto conto della situazione pandemica.

Tali indicazioni sono utili a impedire che l’Istituto persegua con assoluto rigore coloro che, anche minimamente, ritardino la trasmissione della denuncia o che, magari, la trasmettano, ma senza un’assoluta completezza dei dati, riservandosi di integrarla subito dopo, attese le evidenti difficoltà organizzative.

Non sfugge, però, che la sanzione amministrativa da 1.290 a 7.745 euro sarà certamente comminata a coloro che ometteranno l’invio o lo ritarderanno in modo ingiustificato.

Va notato che, ove il datore di lavoro omettesse la trasmissione della denuncia di infortunio, verrebbe comunque sanzionato anche qualora il caso venisse successivamente chiuso negativamente, proprio perché la denuncia deve essere comunque trasmessa, indipendentemente da ogni valutazione circa l’accoglibilità del caso.

Deve, infine, essere ricordato che l’Inail ha sempre precisato che, quanto alla “scadenza”, se trattasi di giorno festivo essa slitta al primo giorno successivo non festivo; tuttavia, il giorno di sabato non è considerato festivo ai fini dell’obbligo di denuncia (e quindi la scadenza non si sposta al lunedì).

 

E se il certificato di infortunio non arriva?

L’Inail ha precisato, con le Faq pubblicate sul proprio sito in data 10 aprile 2020, che riterrà utile per l’inizio della pratica anche un certificato di malattia, ove ovviamente sia stato poi acclarato che il lavoratore era stato colpito da COVID-19.

L’Istituto, infatti, ha considerato che, specie nella prima fase della pandemia, non vi è stata molta chiarezza nemmeno tra i medici sull’esatto iter da seguire.

In questo caso, però, ovviamente l’azienda non ha ricevuto nessun certificato di infortunio e, quindi, non possono decorrere i termini previsti all’articolo 53, T.U.. Sarà l’Istituto stesso ad attivarsi per richiedere la denuncia all’azienda e solo nel momento in cui il datore di lavoro riceverà la richiesta partiranno i termini.

Ovviamente, come sempre, il datore di lavoro, in adempimento dell’obbligo di Legge, dovrà procedere alla compilazione della denuncia di infortunio, pur se presumibilmente non ha nessun elemento da fornire circa il contagio.

 

Posso inviare allegati unitamente alla denuncia di infortunio? La denuncia può avere valore confessorio?

Se è vero che la denuncia di infortunio va comunque presentata, indipendentemente da ogni valutazione dell’azienda circa la riconducibilità del caso a eziologia lavorativa, vero è anche che l’azienda stessa può certamente allegare alla denuncia i documenti che ritiene servano all’Istituto per valutare la riconducibilità del caso al lavoro.

Ove anche ciò non avvenga, peraltro, è del tutto evidente che alla denuncia non può essere attribuita valenza confessoria, benché la sentenza di Cassazione n. 8611/2013 fissi il seguente principio: “può attribuirsi valenza di confessione stragiudiziale ex art. 2735 cc. ad una denuncia dì infortunio sul lavoro effettuata ex art. 53 d.P.R. n. 1124/65, nella parte in cui ne descrive, sia pur succintamente, le modalità di accadimento e/o ogni altra circostanza di fatto”.

Infatti, la denuncia serve a rendere note all’Istituto le circostanze del fatto e a validare Il fatto stesso, nel senso che il datore di lavoro attesta che l’evento è accaduto secondo quanto descritto: è ovvio che nel caso di infezione da coronavirus, poiché il contagio non viene percepito, non può che concludersi che non può essere il datore di lavoro a “validare” l’origine lavorativa”.

 

C’è la possibilità che, dopo la denuncia, mi venga chiesta ulteriore documentazione? O che vi sia un’ispezione Inail in azienda?

Ovviamente i casi di COVID-19, con particolare riferimento a quelli in cui non opera la presunzione di origine lavorativa, possono far sì che l’Istituto richieda ulteriore documentazione: può trattarsi del documento di valutazione dei rischi, al fine di valutare le lavorazioni svolte, ma anche di documenti che consentano di accertare se il lavoratore è stato effettivamente esposto al rischio nelle giornate precedenti al riscontrato contagio.

In generale, come sempre, è necessario che il datore di lavoro trasmetta la documentazione richiesta: anche in questo caso, tuttavia, egli potrà allegare eventuali documenti atti a illustrare meglio quanto invia, fermo restando che, una volta effettuata la denuncia, il datore di lavoro è terzo rispetto al procedimento amministrativo, che riguarda essenzialmente l’infortunato e l’Istituto.

Quanto ai funzionari di vigilanza Inail, va detto che al momento, invero, l’attività ispettiva esterna dell’Istituto è sostanzialmente sospesa, ma non sfugge che i casi di COVID-19 sono egualmente affidati al servizio ispettivo, affinché, mettendosi in contatto con i soggetti che posseggono informazioni rilevanti ai fini della trattazione del caso (tra cui, ovviamente, vi sono il datore di lavoro e, invero, anche il professionista che lo assiste), i funzionari di vigilanza acquisiscano la documentazione utile.

È il caso di ricordare, pur se la norma si riferisce all’attività ispettiva “classica”, che ai sensi dell’articolo 3, D.L. 463/1983, convertito con modificazioni nella L. 638/1983, ai funzionari dell’Inail sono conferiti, fra l’altro, i poteri di “esaminare ogni documentazione, compresa quella contabile, che abbia, fra l’altro diretta o indiretta pertinenza con e l’erogazione delle prestazioni”.

A ciò va aggiunto che i funzionari dell’Istituto assicuratore sono dotati, dopo la nascita dell’INL, dei poteri spettanti agli ufficiali di Polizia giudiziaria, pur se limitati alla materia assicurativa, secondo quanto precisato dalla nota n. 2176/2017 dell’Istituto. Essi, pertanto, non si occupano della parte relativa alla sicurezza sul lavoro, ma unicamente di acclarare l’indennizzabilità dei casi di infortunio, specialmente durante l’emergenza sanitaria.

 

Infortuni in itinere: accoglimento generalizzato. Meno incombenze per i datori di lavoro

Se l’istruttoria dei casi di COVID-19 di origine lavorativa sarà presumibilmente più complessa e, quindi, aumentano le incombenze per aziende e professionisti, paradossalmente può dirsi che durante l’emergenza coronavirus la gestione di eventuali infortuni in itinere sarà più semplice: infatti, la circolare Inail n. 13/2020 stabilisce che “poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa”.

Ciò vuol dire che gli eventi in itinere saranno accolti senza la verifica della sussistenza di eventuali mezzi di trasporto pubblici.

Dal punto di vista della denuncia di infortunio non cambia molto, perché il datore di lavoro, anche in questo caso, era già tenuto a inviare il modulo al di là di ogni valutazione circa la ricorrenza di eventuali mezzi pubblici.

È evidente, tuttavia, che nella fase dell’emergenza la gestione di queste pratiche sarà più semplice e, quindi, probabilmente anche la richiesta di eventuali ulteriori informazioni alle aziende sarà ridotta.

Va notato, poi, che saranno accolti anche eventuali casi di COVID-19 in cui il contagio sia avvenuto in itinere; in questo caso, però, è prevedibile, al contrario che vi siano richieste di informazioni ai datori di lavoro.

 

Conclusioni

Non sfugge che la gestione dei casi da COVID-19 dal punto di vista delle incombenze da svolgere nei confronti dell’Istituto assicuratore non è semplicissima e comporta sicuramente particolare attenzione.

Vero è che tali casi non peseranno sul bilancio infortunistico aziendale, poiché essi gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 ss., D.I. del 27 febbraio 2019 (articolo 42, comma 2, D.L. 18/2020).

Gli effetti degli eventi in esame non entrano, quindi, a far parte del bilancio dell’azienda in termini di oscillazione in malus del tasso applicato.

Non sfugge, tuttavia, che tale disposizione certamente aiuta i datori di lavoro, ma non li libera in alcun modo dalle incombenze amministrative e, invero, anche da un’eventuale responsabilità nella causazione dell’evento con possibile regresso Inail.

Quella, però, è davvero un’altra storia.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “Strumenti di lavoro“.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Contrattazione aziendale, contratto di prossimità e gestione delle relazioni sindacali