4 Aprile 2024

La contribuzione Inps autonomi: obbligo d’iscrizione e base imponibile

di Roberto Lucarini Scarica in PDF

Sul tema della contribuzione obbligatoria Inps, per i soggetti autonomi artigiani (ART) e commercianti (COM), possiamo individuare due questioni principali su cui concentrare l’attenzione. I problemi operativi, intendiamoci, sono moltissimi, ma la maggioranza di essi può essere a ben vedere ricondotto nell’ambito della breve analisi che andremo a fare. Un esame, beninteso, parziale e sintetico, che tenterà tuttavia di porre in rilievo i passaggi più preganti.

 

Sull’obbligo di iscrizione

Le norme di riferimento, per le gestioni obbligatorie ART e COM, sono ben distinte; nonostante ciò, tuttavia, esse possono essere assimilate valutando i loro tratti distintivi comuni. Per quanto concerne l’artigianato, infatti, ci si deve rifare al disposto ex articolo 2, L. 443/1985 (Legge quadro artigianato), mentre in relazione alle attività commerciali, il riferimento va ex articolo 29, comma 1, L. 160/1975, come riformata ex articolo 1, comma 203, L. 662/1996.

Per sintetizzare, vediamone i tratti comuni. Si ha, infatti, obbligo di iscrizione, laddove il soggetto rivesta i seguenti requisiti legali:

  • esercizio dell’impresa in modo personale e professionale, da intendersi in via non occasionale ma abituale;
  • avere ed assumere la piena responsabilità e titolarità dell’impresa;
  • dirigere e gestire l’impresa, svolgendovi in modo prevalente la propria attività.

Attenzione al fatto che tali caratteri devono ex lege sussistere, tutti e contemporaneamente, in capo al soggetto in esame.

Per esperienza fatta (ahimè) si è assistito nel tempo, su questo tema, a situazioni talora paradossali, specie per i casi di iscrizioni avvenute d’ufficio ed in maniera che possiamo definire assai approssimativa. L’Istituto, infatti, rilevando dati generici dai modelli di dichiarazione dei redditi, essenzialmente il quadro H (reddito di partecipazione), ha proceduto ad iscrizioni di soci di Snc e Sas senza alcuna istruttoria preventiva, riguardo l’effettiva sussistenza dei caratteri legali sopra indicati. Risultato: un gran caos e parecchio contenzioso.

Alla base di tutto ciò, normalmente, è finito lo specifico requisito legale dello svolgimento dell’attività, artigianale o commerciale, in maniera non occasionale e, quindi, abituale. Caratteri su cui la norma non dispone con puntualità, per cui la definizione va ricercata, caso per caso, andando a valutare l’eventuale attività svolta dal soggetto in funzione della sua pregnanza o, meglio, della sua non occasionalità.

Se ciò è semplice nell’ambito di un’impresa individuale, capirete come la cosa si complichi, e di parecchio, per i casi di partecipazione in società. Il fatto di essere socio, infatti, non presuppone che il soggetto svolga, nell’ente partecipato, una propria attività lavorativa in via abituale; questo deve essere ben chiaro.

 

Sulla base imponibile

Su questo tema va anzitutto ricordato il potente cambiamento avvenuto dal 1993. In precedenza, infatti, risultava imponibile previdenziale soltanto il “reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all’iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all’anno precedente” (ex articolo 1, comma 1, L. 233/1990).

La disposizione successiva, invece, attrae nell’imponibile, dal 1993 appunto, la “totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono” (ex articolo 3 bis, comma 1, D.L. 384/1992, aggiunto in sede di conversione).

La differenza è lampante, quanto molto espansiva della base imponibile stessa.

La modifica apportata coinvolge, ad esempio, il caso di un contribuente il quale, essendo iscritto ad un gestione obbligatoria (avendo i requisiti normativi per il lavoro svolto in una certa impresa), possa inoltre vantare partecipazioni societarie da cui derivi un reddito. Attenzione tuttavia ad un passaggio chiave; la norma infatti specifica, e non potrebbe essere diversamente, che deve trattarsi di reddito d’impresa.

Il problema che si è posto con più forza, in ambito operativo, riguardava (e riguarda) il caso di un soggetto iscritto ad una gestione obbligatoria ART o COM, perché ad esempio titolare di impresa individuale, il quale vantava anche una partecipazione in una Srl. Il reddito pro quota, derivante dalla partecipazione, è da ricomprendere nella base imponibile?

L’Inps, con circoare n. 102/2003, ebbe modo di fornire una interpretazione del tutto estensiva, con la quale intendeva attrarre nel calcolo contributivo anche tale quota di reddito da partecipazione, ciò senza alcun tipo di ulteriore indagine.

Dopo numerose sentenze di legittimità sfavorevoli, l’Istituto previdenziale è tornato sui propri passi, con circolare n. 84/2021, andando a specificare, sul tema esemplificato, “che devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa”. Finalmente un minimo di chiarezza!

A dirla tutta, inoltre, nutro personalmente ancora un dubbio più profondo; la norma, infatti, parla di “redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF”, situazione che in effetti non sussiste, tranne i rari casi di tassazione per trasparenza, nelle Srl, il cui reddito è soggetto ad Ires.

Concludo queste brevi note ricordando, per evitare fraintendimenti, come occorra tenere ben distinta la questione dell’obbligo di iscrizione da quella della costituzione della base imponibile: nel primo caso sono da considerare i requisiti normativi necessitanti appunto per l’iscrizione; nel secondo, che dà quindi il primo come superato, emerge invece la norma riguardante l’insieme dei redditi d’impresa posseduti.

Pensioni e consulenza previdenziale