La contribuzione Inps artigiani e commercianti per il 2024
di Roberto Lucarini Scarica in PDFCome di consueto l’Inps, con circolare n. 33/2024, ci offre una panoramica delle regole, delle aliquote e dei valori riguardanti la contribuzione dei lavoratori autonomi, artigiani e commercianti. Lascio a voi l’imperdibile soddisfazione (!) che si ricava dalla lettura dell’atto di prassi citato, per andar a fare solo qualche considerazione più generale.
Ricordo anzitutto che l’obbligo di iscrizione a tali gestioni è legato al possesso di certi requisiti soggettivi che, sia pur dettati da differenti norme, possono essere così sintetizzati: esercizio dell’attività in modo effettivo, personale ed abituale; assunzione della responsabilità dell’impresa e della sua effettiva gestione; scelta della gestione in funzione dell’attività svolta in via prevalente; unicità di iscrizione ad una sola gestione.
Altro aspetto da rilevare riguarda la base imponibile del soggetto iscritto. Su questo fronte, dopo la novità del 1993 (ex D.L. n. 384/1992) con la quale fu stabilito che la contribuzione fosse calcolata sulla “totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono”, si sono avuti due chiari effetti.
Si è anzitutto ampliata la base di calcolo, che prima era collegata al “reddito annuo derivante dalla attività di impresa che da titolo all’iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all’anno precedente”. Si è inoltre creata una bella confusione generale, col risultato di ottenere un’enorme contezioso ed un sostanziale lavoro alle Corti di tutta la penisola.
Faccio sommessamente notare, in breve, che la norma cita i “redditi d’impresa”, quale base per il calcolo; dunque soltanto a questi ci si dovrà riferire. Per far ciò, quindi, si dovranno valutare con attenzione le disposizioni del Tuir (DPR n. 917/86), andando a considerare ogni situazione caso per caso. Ho già scritto su questa faccenda molto discussa, ottenendo una folta serie di domande che mi hanno chiarito che i dubbi in merito, tra contribuenti ed operatori, sono moltissimi.
Passiamo adesso a vedere, in maniera schematica, il funzionamento di tale contribuzione.
La strutturazione prevede:
- un contributo fisso, da pagare annualmente, relativo al minimale di reddito del soggetto che, per il 2024, è posto ad € 18.415,00. Tale contributo viene versato in 4 rate, trimestrali, che avranno queste scadenze: 1° rata – 16 maggio 2024; 2° rata – 20 agosto 2024; 3° rata – 18 novembre 2024; 4° rata – 17 febbraio 2025;
- un contributo oltre il minimale (cd. a percentuale) il quale viene pagato sulla base di un’aliquota che, per il 2024, è di base pari al 24% (ART) e 24,48% (COM). Oltre una determinata soglia reddituale, € 55.008 quale prima fascia di retribuzione annua pensionabile, scatta un aumento dell’1%.
Tale contributo viene pagato alle scadenze previste per il versamento dell’imposta diretta sul reddito e, come tale imposta, è strutturato con acconto e saldo. Attenzione perché tale contribuzione non risulta dovuta per la parte di reddito che supera un massimale annuo; tale soglia è posta, per il 2024, ad € 91.680,00 (massimale non frazionabile in ragione mensile). Questa soglia, tuttavia, vale esclusivamente per quei soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data. Per gli altri il massimale viene elevato ad € 119.650,00. Complicazione immancabile!
Vi sono poi casi particolari, come se non bastasse quanto sopra, che riguardano: collaboratori familiari, distinti in partecipanti ad impresa familiare (art. 230 bis cc) o meno; affittacamere, contribuenti che agiscono in regime fiscale forfetario.
Ma per questi vi lascio alla lettura dalla Circolare; non vorrei togliervi questa soddisfazione.