La circolare Inps sugli ammortizzatori COVID-19
di Luca VannoniIn tempi tutto sommato rapidi, l’Inps, con la circolare n. 47/2020, ha fornito i primi chiarimenti in riferimento agli ammortizzatori sociali COVID-19, così come regolamentati dal D.L. 18/2020. Molti i chiarimenti dal carattere innovativo, con interpretazioni – nell’ottica di semplificare e alleggerire ulteriormente le procedure di concessione – che sembrano travalicare lo stesso dato normativo. Ad esempio, relativamente all’obbligo per la concessione della Cigd, per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, l’Inps considera “esperito l’accordo” con “la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all’articolo 19, comma 1”.
A meno che la circolare Inps non anticipi una revisione in programma con la conversione in Legge, è evidente la forzatura del dato letterale: ad ogni modo, al di là dell’indicazione favorevole per le tante imprese che faranno richiesta di Cigd, anche questo aspetto evidenzia la necessità di avere una regolamentazione unitaria di tale istituto, non sparpagliata tra normative regionali (che richiamano espressamente la necessità di accordo) e circolari di prassi.
Proprio sulla Cigd si sono poi concentrate altre indicazioni Inps.
Relativamente ai lavoratori intermittenti, la circolare n. 47/2020 include tra i beneficiari i lavoratori intermittenti, occupati alla data del 23 febbraio 2020, “ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti”: la circolare n. 41/2006, ricordiamo, riconosce a tali lavoratori integrazioni salariali solo se il lavoratore ha risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali. Se così fosse, in assenza di chiamata e solo sulla base del contratto sottoscritto, non sembrerebbe esserci spazio per la Cigd (e, chiaramente, chiamare un lavoratore ad attività sospesa solo per ottenere la Cigd non sembrerebbe una soluzione corretta).
Da ultimo, si segnalano due importanti questioni risolte, o quasi.
Innanzitutto si è chiarito che “il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo” e, pertanto “l’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B””. Ma Fsba non sembra d’accordissimo o, meglio, ricorda comunque la regolarizzazione delle posizioni contributive.
Infine, si chiarisce che “potranno accedere alla prestazione in parola le aziende che, avendo diritto solo alla Cigs, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale” (es. le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti)”.
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31 Marzo 2020 a 12:02
ERg. dottore,
leggo sempre con interesse i suoi commenti. su quest’ultimo volevo fare solo un paio di considerazioni:
sul punto
“l’Inps considera “esperito l’accordo” con “la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all’articolo 19, comma 1”.
A parer mio forse è il caso di non enfatizzare questa interpretazione e auspicare una equiparazione fra legge dello stato e quelle regionali, il rischio che estendere l’accordo agli ammortizzatori sarebbe un disastro.
Sul punto
Infine, si chiarisce che “potranno accedere alla prestazione in parola le aziende che, avendo diritto solo alla Cigs, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale” (es. le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti)”
a parer mio si perviene : che possono accedere -le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 -dipendenti -alla cassa in deroga con procedura sindacale, ma secondo l’INPS senza necessità di accordo.
Grazie per l’attenzione. Un cordiale saluto Giuseppe Bizzarro
1 Aprile 2020 a 18:37
Buonasera, la ringrazio molto per l’attenzione: si, quello è il risultato ed è, per tal motivo, auspicabile che anche la norma di fondo preveda tale passaggio, con un chiaro riferimento alla sufficienza solo di obblighi informativi( vediamo se in conversione o con un nuovo decreto). Aver fatto regolamentare alle regioni senza alcuna linea guida richiederà qualche ulteriore aggiustamento (con un Accordo Stato Regioni potrebbero dare la lettura “semplificata”, senza rifare tutti gli accordi).
8 Aprile 2020 a 13:00
Buongiorno Dr. Vannoni,
per i lavoratori intermittenti ritiene pertanto che, in assenza di obbligo di risposta alla chiamata, non ci sia spazio per richiedere alcun ammortizzatore? Sia CIGO che FIS che CIGD che FSBA?
10 Aprile 2020 a 17:27
Buongiorno,
provo in poche righe a riassumere la questione, sperando che l’INPS intervenga a chiarire una situazione assurda.
Per ao fis (e cigo): rientrano tra i lavoratori beneficiari (e pagano il relativo contributo) ma per ipotizzare quando possono accedere l’unico riferimento è la circolare 41/2006: il lavoratore deve aver risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali (e a nulla rilevano le chiamate fatte in precedenza per delimitare la prestazione). Per chiamata (fra l’altro nel 2006 non vi era alcuna comunicazione amministrativa) si intende la richiesta di prestazione fatta al lavoratore: potrebbe essere sufficiente una mail prima della sospensione in cui viene chiesta la prestazione per il mese in questione con il relativo calendario (e quindi chiedere l’integrazione in riferimento ad essa). Senza chiamata, nessuna integrazione. Ricordo che l’integrazione si riferisce alla retribuzione che sarebbe spettata e l’intermittente, in attesa di lavoro, non ha nessun diritto retributivo.
Per quanto riguarda la CIGD, il punto è se spetta come forme di inoccupazione, sulla base delle chiamate passate (tante regioni hanno fissato in 12 mesi il periodo di verifica), oppure vale il principio sopra esposto (e le chiamate passate divengono solo un limite massimo della integrazione, ma senza chiamata non spetta nulla): la circo 47 richiama la circolare 41 2006 e confermerebbe questa lettura, ma alcuni accordi regionali (si veda il Piemonte) la trattano più come indennità legata alla inoccupazione (a prescindere da chiamate effettuate).
Nel dubbio chiaramente è consigliabile chiedere la cassa anche per loro (eventuali dinieghi non espongono il datore di lavoro a obblighi retributivi)
10 Aprile 2020 a 17:29
Aggiugo: l’obbligo di disponibilità non è rilevante, in teoria possono accedere anche quelli senza
9 Aprile 2020 a 23:34
Buongiorno Dr. Vannoni,
sono interessato anch’io alla situazione riguardante la possibilità di richiedere ed usufruire di ammortizzatori sociali riservata ai lavoratori “a chiamata” o” intermittenti”.
Grazie per le delucidazioni.
11 Aprile 2020 a 7:31
Buongiorno Dr. Vannoni.
Chiedo, cortesemente, due chiarimenti:
1. con questo decreto, quindi, anche i lavoratori a chiamata o intermittenti possono chiedere un ‘bonus’?;
2. qualora la risposta fosse positiva, sono già in essere moduli/domande da inoltrare? o, invece, bisogna attendere un nuovo decreto descrittivo della procedura da seguire?
In attesa di un cortese riscontro, porgo distinti saluti.
Sonia Paolini