23 Febbraio 2016

La Certificazione Unica e il codice fiscale del coniuge non a carico

di Cristian Valsiglio

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L’avvicinarsi delle scadenze di consegna della CU ai dipendenti (29 febbraio 2016 in quanto il 28 febbraio cade di domenica) e di inoltro del flusso all’Agenzia delle Entrate (7 marzo 2016), pone il sostituto d’imposta e i suoi professionisti a interrogarsi da un lato sulle questioni di dettaglio verificando i singoli “particolarismi” e dall’altro sul regime sanzionatorio.

Balza all’occhio da quest’anno la richiesta nella CU del codice fiscale del coniuge anche non a carico, dato quest’ultimo, generalmente, mai rilevato e richiesto al dipendente sia in fase di assunzione sia in fase di monitoraggio del rapporto di lavoro, in quanto informazione non rilevante ai fini della gestione del rapporto di lavoro sia sotto l’aspetto giuslavoristico sia sotto l’aspetto prettamente fiscal-previdenziale.

Non curandosi dell’aspetto amministrativo e delle difficoltà operative, tramite provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2016 di approvazione della CU 2016 per i redditi 2015 l’Agenzia delle Entrate, al mero scopo di allineare le informazioni utili per la predisposizione del modello 730 precompilato, nelle istruzioni ha precisato che “… da quest’anno è richiesta l’indicazione del codice fiscale del coniuge, anche se non a carico”.

Locuzione, quest’ultima, perentoria, ma che è parsa subito ammorbidita leggendo il comunicato stampa della medesima data (15 gennaio 2016) e di presentazione della CU, nel quale è stato precisato che “i sostituti d’imposta potranno inserire nelle CU il codice fiscale del coniuge comunicato dai propri dipendenti anche se non fiscalmente a carico”.

Ma dunque una CU senza il codice fisale del coniuge non a carico potrà essere considerata errata e dunque oggetto di una sanzione di € 100,00?

La risposta è negativa; non possono essere irrogate sanzioni e, forse, sarebbe stato opportuno un chiarimento da parte dell’Agenzie delle Entrate in modo da eliminare qualsiasi dubbio.

A favore di tale soluzione interpretativa, trascurando gli aspetti spinosi di privacy di tale richiesta, ci sono almeno due sostanziali elementi, uno di carattere operativo e uno di carattere giuridico.

Sotto l’aspetto operativo si deve evidenziare che l’Agenzia delle Entrate, nel diagnostico di controllo, non ha inserito alcun errore bloccante in assenza del codice fiscale del coniuge non a carico. Laddove avesse reputato fondamentale tale dato avrebbe dovuto implementare le informazioni presenti nella CU almeno con lo stato civile del soggetto.

Sotto l’aspetto giuridico si rileva che l’art.10, L. n.212/00 (Statuto del contribuente) non considera irrogabili le sanzioni qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione finanziaria (v. comunicato 15 gennaio 2015) anche se successivamente modificati o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell’Amministrazione stessa (in tal senso il provvedimento del 2016 sembra in ritardo in riferimento a condizioni anagrafiche da certificare nel 2015, si pensi ai cessati di cui si è persa traccia) o comunque quando la violazione dipendente da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d’imposta.

Un’ultima riflessione a favore dell’interpretazione proposta si rinviene dall’art.23, D.P.R. n.600/73, ove si afferma che le detrazioni per familiari a carico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto indicando le condizioni di spettanza e il codice fiscale dei soggetti per i quali vuole le detrazioni.

A ben vedere anche in questo caso non vi è alcun obbligo per il sostituto d’imposta di attivare processi di intelligence; il contribuente dichiara le informazioni se vuole avere le detrazioni.

Se non è obbligatorio per il datore di lavoro indicare i codici fiscali di familiari a carico non dichiarati, per scelta, dal lavoratore, come potrà essere obbligatorio indicare il codice fiscale di un soggetto non a carico e, pertanto, senza alcuna ricaduta sull’applicazione delle ritenute?

Cautelativamente, tuttavia, si suggerisce per la prossima CU (redditi 2016) almeno di provvedere alla richiesta, senza alcuna insistenza, al lavoratore coniugato del codice fiscale del proprio coniuge, con l’impegno di comunicare successive modificazioni.

Viva la privacy e viva la riservatezza!