16 Giugno 2022

Ius variandi: solo l’attribuzione di mansioni “tipiche” previste dal CCNL dà diritto al superiore inquadramento

di Evangelista Basile

Con la sentenza n. 11503/2022, la Corte di Cassazione affronta il caso di affidamento temporaneo del lavoratore a un ruolo organizzativo aggiuntivo – remunerato per il solo tempo di assegnazione – rispetto alle sue ordinarie mansioni.

Com’è noto, il D.Lgs. 81/2015 (c.d. Jobs Act) ha profondamente modificato il testo dell’articolo 2013, cod. civ., ponendo non pochi interrogativi.

Di fatto, l’attuale versione dell’articolo 2103, cod. civ., dispone che il lavoratore, successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, possa essere adibito dal datore di lavoro a nuove mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

Rispetto al precedente testo dell’articolo 2103, cod. civ., scompare il riferimento all’equivalenza professionale delle nuove mansioni rispetto alle “ultime effettivamente svolte”.

Venuto meno tale concetto, in ipotesi di mobilità orizzontale rispetto alle mansioni di assunzione, l’unico limite previsto al potere datoriale di assegnazione a nuove mansioni è quello per cui gli incarichi lavorativi affidati (intesi come le attività cui il lavoratore è obbligato) siano riconducibili al livello di inquadramento formalmente attribuito al medesimo in base al Ccnl applicabile al rapporto di lavoro.

Nel caso di specie, un datore di lavoro aveva affidato dapprima a un dipendente un incarico aggiuntivo organizzativo rispetto alle sue mansioni originarie, remunerandolo specificatamente e per il solo tempo di svolgimento. Poi tale incarico era terminato e, dunque, il compenso a esso collegato non più erogato.

Ebbene, la Suprema Corte, confermando la pronuncia della Corte territoriale, ha negato la configurabilità di un’ipotesi di demansionamento in danno a un lavoratore a cui era stato affidato temporaneamente (e successivamente sottratto) un ruolo organizzativo aggiuntivo rispetto alle sue ordinarie mansioni. Secondo la Corte, la dequalificazione lamentata dal lavoratore doveva essere esclusa, poiché esso, anche durante la temporanea assegnazione di nuovi incarichi, era sempre stato adibito a compiti propri della categoria contrattuale di appartenenza.

Di fatto, quando l’attribuzione datoriale di una particolare posizione/mansione organizzativa al lavoratore non è riconducibile a mansioni appartenenti al livello superiore, la stessa non comporta il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuto il superiore inquadramento.

Da ciò consegue che, alla revoca di tale incarico ovvero alla sua naturale scadenza (se l’attribuzione è temporanea), la privazione di esso non costituisce un’ipotesi di demansionamento e non rientra, pertanto, nell’ambito di applicazione dell’articolo 2103, cod. civ..

Logicamente, neppure è necessario che il datore di lavoro remuneri con emolumenti aggiuntivi l’incarico organizzativo non riconducibile a mansioni superiori (e rientrante nell’inquadramento contrattuale assegnato): l’incremento retributivo costituisce solo una scelta datoriale volta a motivare il dipendente (non un obbligo contrattuale).

Da tale ragionamento appare legittimo trarre un importante spunto: “non tutte le attività assegnate in aggiunta alle mansioni di assunzione comportano automaticamente il diritto al riconoscimento di un livello superiore”. Tale automatica conseguenza – con le limitazioni sopra evidenziate – potrà discendere unicamente quando tali funzioni e/o responsabilità costituiscano connotazione distintiva dell’inquadramento superiore sulla base del dettato del Ccnl applicabile al rapporto di lavoro.

 

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