6 Marzo 2018

Istruzioni Inps per l’esonero giovani 2018

di Luca Vannoni

L’Inps, con circolare n. 40 del 2 marzo 2018, ha finalmente emanato le istruzioni operative per l’accesso all’esonero giovani, previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 100-108 e 113-114, L. 205/2017), in caso di assunzione a tempo indeterminato.

La prima questione fondamentale da risolvere riguardava la verifica dei precedenti lavorativi del soggetto che si intende assumere, visto che, da un parte, il non essere mai stato assunto in precedenza con un contratto a tempo determinato rappresenta condizione necessaria per la fruizione dell’agevolazione e, dall’altra, l’eventuale residuo di una precedente assunzione agevolata, interrotta prima dello scadere del limite dei 36 mesi, può andare a vantaggio di una nuova assunzione a tempo indeterminato.

Lo strumento individuato è un’apposita “utility” (sito Inps), mediante la quale gli interessati potranno indicare il codice fiscale del lavoratore e conoscere se lo stesso abbia già avuto rapporti a tempo indeterminato.

L’app, tuttavia, non potendo accertare prestazioni svolte all’estero con gestioni previdenziali di altri Paesi o determinati rapporti di pubblico impiego, non certifica la condizione di fruibilità dell’esonero: come soluzione scarabocchiata, l’Inps rispolvera l’acquisizione della dichiarazione del lavoratore in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, utile solo a mettere in evidenza la buona fede del datore di lavoro.

In riferimento ai molti altri passaggi di interpretazione incerta della L. 205/2017, innanzitutto l’Inps precisa che, pur in presenza di una formulazione dell’articolo 1, comma 100 (“contratto di lavoro subordinato a tutele crescenti”), l’esonero contributivo in oggetto trova applicazione, nel rispetto di tutte le altre condizioni, nei confronti dei contratti subordinati a tempo indeterminato attivati a partire dal 1° gennaio 2018, a prescindere che vi siano condizioni di miglior favore per il lavoratore rispetto a quelle fissate dal D.Lgs. 23/2015.

Sempre in riferimento al contratto di assunzione, viene chiarito che non possono essere oggetto di esonero il lavoro intermittente a tempo indeterminato, anche con indennità di disponibilità, e l’assunzione di dirigenti.

Particolare attenzione deve essere prestata alla verifica dell’assenza di precedenti contratti a tempo indeterminato: se un precedente rapporto intermittente a tempo indeterminato, in coerenza con la sopra citata esclusione, non preclude l’esonero, viceversa un’assunzione terminata dopo pochi giorni per mancato superamento del periodo di prova è sufficiente a negarne l’accesso.

Tra gli altri passaggi da segnalare, l’esonero contributivo risulta essere cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

  1. l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’articolo 13, L. 68/1999;
  2. l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’articolo 2, comma 10-bis, L. 92/2012 (20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento).

 

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