Istruzioni Inps per le indennità COVID-19
di RedazioneL’Inps, con la circolare n. 80 del 6 luglio 2020, ha fornito le istruzioni operative in materia di indennità COVID-19, per i mesi aprile e maggio 2020, per i lavoratori somministrati e per il mese di maggio 2020 per i liberi professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori stagionali, previste dal D.L. 34/2020.
Per quanto riguarda i professionisti, l’articolo 84, comma 2, D.L. 34/2020, al prevede un’indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 19 maggio 2020, di entrata in vigore del citato Decreto: come requisito, i suddetti lavoratori devono aver subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Per l’individuazione del suddetto requisito, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine, il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso del requisito di cui sopra.
Per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’indennità, sempre pari a 1000 euro, è riconosciuta a coloro che abbiano cessato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo ricompreso tra il 24 febbraio e il 19 maggio 2020, come risultante dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 ottobre 2007. Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
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