Ispezioni Inail 2022: la programmazione
di Fabrizio VazioIl documento di programmazione della vigilanza 2022, diffuso dall’INL, dedica come sempre una specifica attenzione alla vigilanza assicurativa Inail. Vediamo i settori che saranno sottoposti a verifica, i punti di attenzione e le eventuali avvertenze. Dedichiamo, infine, un piccolo focus ai ricorsi, differenziandoli a seconda dell’addebito, senza dimenticare i controlli sull’indennizzabilità degli infortuni.
Premessa
Come ogni anno, l’INL ha reso nota sul proprio sito la programmazione dell’attività di vigilanza lavoristica, previdenziale e assicurativa.
Si tratta di un documento importante, anche perché viene dopo le notevoli innovazioni in materia di controlli sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenute nel D.L. 146/2021, convertito in L. 215/2021. Il documento dedica una specifica attenzione a tale argomento, che sarà di pertinenza, in primis, dei funzionari ispettivi tecnici dell’INL, la cui implementazione numerica è attesa con un nuovo concorso bandito di recente.
Con riferimento alle ispezioni Inail, la programmazione dedica uno specifico capitolo al tema, evidenziando come, in primis, gli accertamenti in materia assicurativa saranno mirati alla verifica del rischio assicurato ovvero a quella particolare attività dell’Istituto volta ad assicurare una corretta concorrenza tra i datori di lavoro che, a fronte di attività identiche, debbono versare sulle medesime voci di tariffa.
L’attività dell’Istituto non sarà disgiunta, peraltro, dalle verifiche in materia di lavoro irregolare nonché volte al controllo dell’imponibile assicurativo e all’eventuale riqualificazione di contratti, oltre a essere riferite ai controlli sugli eventi gravi e mortali per assicurare il sollecito indennizzo degli infortunati.
Certamente, però, il core business dell’attività dell’Istituto sarà comunque riferito alle verifiche in materia tariffaria, anche perché, pur a distanza di ormai più di 3 anni dal varo della nuova tariffa dei premi approvata con D.I. 27 febbraio 2019, ancora molte sono le classificazioni errate che i funzionari di vigilanza devono correggere.
Vediamo, dunque, gli ambiti in cui si indirizzeranno prioritariamente le ispezioni, fermo restando che ai settori indicati all’interno del Documento di programmazione sono da aggiungere le specifiche iniziative locali, in particolare a seguito di business intelligence regionale o di accordi a livello territoriale con Inps e INL.
I settori in esame e le avvertenze
Vediamo nel dettaglio i settori indicati nel documento di programmazione per le ispezioni Inail 2022.
Logistica e trasporto
In primis, le verifiche saranno indirizzate al settore della “logistica e trasporto merci, con particolare attenzione alla pianificazione di vigilanze speciali coordinate a livello centrale a seguito della costituzione della task force di cui al DM n. 160/2021, volte al contrasto del dumping sociale, dello sfruttamento lavorativo e dei comportamenti illegali nel settore, anche mediante lo sviluppo di sinergie istituzionali”.
Non sfugge, peraltro, che il settore della logistica è stato grandemente modificato dalla Tariffa dei premi e, in particolare, la gestione dei magazzini è probabilmente l’ambito in cui le innovazioni sono state più rilevanti[1].
Le verifiche tenderanno, perciò, oltre che ad accertare eventuali fenomeni di illecita esternalizzazione lavorativa, a controllare l’esatta classificazione di attività, anche tenuto presente che, ad esempio, nel settore Industria sono state istituite nuove voci di tariffa relative ai magazzini di movimentazione di prodotti farmaceutici nonché a quelli di conservazione di prodotti alimentari.
Pari attenzione sarà dedicata al grande gruppo 9, anche alla luce della precisa distinzione introdotta dalla tariffa tra trasporti e magazzini per lo smistamento delle merci da trasportare.
È il caso di ricordare che, peraltro, nell’ambito dei trasporti, ove vengano effettuati congiuntamente il rimessaggio, la riparazione, la manutenzione, le operazioni di carico e scarico dei veicoli, essi seguono la classificazione principale.
Commercio on-line
Altro settore di intervento sarà quello del commercio on-line “al fine di monitorare l’esatta corrispondenza delle lavorazioni esercitate in relazione alla classificazione Ateco presente nel Registro Imprese e agli Indici sintetici di affidabilità (ISA) dell’Agenzia dell’entrate”.
Tale indicazione consente di ricordare che l’attività dell’Istituto assicuratore comporta, a livello centrale, l’incrocio fra varie banche dati al fine di ottenere indicazioni circa eventuali classificazioni errate: proprio l’incrocio con i dati risultanti all’Agenzia delle entrate e, in particolare, con quanto contenuto negli Isa (ex studi di settore) ha dato in passato frutti piuttosto importanti, anche perché ha consentito di avere un quadro relativo alle attrezzature possedute nonché alle attività esercitate, che, talora, si è rivelato in contrasto con quanto risultava all’Istituto assicuratore.
Per capirci, se all’Inail un’attività è unicamente di commercio all’ingrosso di legname e, invece, all’Agenzia delle entrate risulta anche parzialmente volta ad attività produttive (anche solo di segagione di parte dei prodotti), è evidente che la classificazione tariffaria è errata.
Ciclo dei rifiuti
Ulteriore settore indicato è quello del “trattamento di rifiuti, nei confronti di aziende che esercitano attività di “Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse””.
La classificazione tariffaria relativa al c.d. ciclo dei rifiuti è grandemente innovata nella tariffa del 2019 e ne è la prova che la circolare Inail n. 28/2021 ha dedicato un intero allegato volto a presentare ed esplicitare le operazioni che fanno parte del ciclo, per addivenire a una più omogenea classificazione delle lavorazioni.
Non va trascurata la verifica dell’inquadramento gestionale, stanti le significative differenze fra ciascuna tariffa dei premi per le stesse lavorazioni.
Pulizie e altro
Il settore delle pulizie ha subito anch’esso rilevanti modifiche con l’avvento della tariffa del 2019[2].
L’attenzione dell’Istituto cadrà, in primis, sui datori di lavoro “che oltre a svolgere servizi di pulizia e sanificazione, effettuano anche altre attività come la manutenzione del verde, servizi di sterilizzazione/disinfestazione/derattizzazione e le pulizie industriali”.
A tale proposito, notevole attenzione dovrà essere prestata sempre agli Isa, nonché a eventuali denunce di nuovo lavoro riferite ad attività diverse rispetto a quelle classificate, con particolare riguardo alle pulizie di carattere industriale che presentano riferimenti tariffari diversi, addirittura nel grande gruppo fra le varie tariffe.
Infatti:
- all’interno delle gestioni Industria, Artigianato e Altre attività le pulizie industriali sono racchiuse nella voce 3600, unitamente alle attività di impiantistica;
- nella tariffa Terziario vi è una voce apposita nel grande gruppo 0 ovvero la voce 0424, riferita a “Servizi di pulizia e sanificazione, effettuati a sé stanti, di stabilimenti, officine, opifici, installazioni e impianti industriali in genere. Compreso l’eventuale trasporto dei detriti e dei materiali di rifiuto”.
Va ricordato che in tutte le gestioni le pulizie industriali pagano un tasso significativamente più elevato rispetto alle pulizie civili e, pertanto, l’attenzione deve essere massima per evitare errate classificazioni.
Packaging
Il documento evidenzia che saranno oggetto di verifiche le aziende “di packaging, al fine di individuare aziende che effettuano lavori di cartotecnica la cui attività non risulta correttamente classificata alla corrispondente voce di rischio”.
È il caso di ricordare che nel settore Industria le aziende di cartotecnica sono racchiuse in tutela all’interno della voce 2221, espressamente dedicata, fra l’altro, a “Lavori di cartotecnica, ad es. produzione di contenitori, articoli di cartoleria, cartone ondulato, carta termica, carta autocopiante”.
Il tasso previsto è pari al 30,90 per mille.
Tessuto non tessuto
Un’assoluta novità della Tariffa del 2019 è l’istituzione, nel settore Industria, della voce 2117, dedicata a “Produzione di articoli in tessuto non tessuto e simili per la cura della persona, degli ambienti e degli animali arricchiti o umidificati con soluzioni detergenti, cosmetiche. Produzione di pannolini, assorbenti igienici e simili. Esclusa la produzione dei tessili, per la quale v. grande gruppo 8”.
Poiché il riferimento tariffario non era previsto nelle tariffe approvate con D.M. 12 dicembre 2000, potrebbero esservi ancora errori dovuti a una migrazione non corretta, stante che l’Istituto spesso non aveva i dati necessari a un’idonea classificazione.
A tale proposito, occorre ricordare che, in presenza di una denuncia dei lavori esatta e completa, non essendo addebitabile al datore di lavoro l’errata classificazione applicata attraverso l’operazione centralizzata operata a seguito dell’entrata in vigore delle Tariffe 2019, il relativo provvedimento di rettifica non avrà effetto retroattivo, a meno che il tasso non vada in diminuzione, nel qual caso la ditta avrà diritto al rimborso dei premi versati in più dal 1° gennaio 2019.
È, pertanto, estremamente importante (non solo in questo caso, ma in tutti i casi di verifica da parte dell’Istituto) controllare se l’eventuale errore classificativo sia dovuto a responsabilità del datore di lavoro, che non ha correttamente denunciato l’attività o ha omesso di comunicare una variazione, o se, piuttosto, non sia dovuto a errore dell’Istituto.
Autosaloni con officina
Le verifiche riferite a tali datori di lavoro sono di particolare importanza sia dal punto di vista della classificazione tariffaria sia da quello dell’inquadramento gestionale. È il caso di ricordare, infatti, che l’Istituto segue l’inquadramento in atto all’Inps senza possibilità di differenziarsi.
Nel caso delle concessionarie d’auto con officina è assai frequente che vi siano 2 inquadramenti:
- uno al Terziario, per l’attività di vendita di autoveicoli
- l’altro all’Industria, per l’officina di autoriparazione.
In tal caso, anche l’Istituto assicuratore dovrà avere 2 posizioni separate, ciascuna con un inquadramento diverso.
Va, peraltro, notato che, comunque, non è possibile racchiudere nello stesso rischio le attività svolte dagli autosaloni qualora abbiano un’officina di autoriparazione anche solo dedicata alle c.d. attività di tagliando per i mezzi venduti. Infatti, la voce 0114, esplicitamente prevista per gli autosaloni, prevede l’esclusione dei lavori di officina.
Ove non vi sia un inquadramento separato, l’attività di officina troverà classificazione alla voce 6410 della Tariffa Terziario, con un tasso del 18,60 per mille, mentre, ove all’Inps sia prevista una matricola Industria, in Inail vi sarà una diversa posizione assicurativa classificata alla voce 6412 della tariffa Industria, con tasso medio del 37,26 per mille.
Controlli sul rischio ed estensione dell’ispezione
Come ricordato dall’Istituto fin dalla lettera del 2 febbraio 2017, il complesso della materia assicurativa è riferito “ai soggetti assicurati e loro qualificazione contrattuale, alle retribuzioni imponibili denunciate all’Istituto a fini assicurativi, al rischio di lavorazione, alle eventuali agevolazioni fruite nei confronti dell’Inail”.
L’Inail può, peraltro, limitare le verifiche solo al riscontro circa la correttezza della classificazione tariffaria, senza estendere l’ambito dell’accertamento a tutta la materia assicurativa.
È il caso di ricordare, infatti, che l’INL, fin dalla circolare n. 4/2019, ha previsto la possibilità di limitare l’accertamento in ambito previdenziale “ad un determinato oggetto (es. trasferte, indennità di malattia, maternità, assegni familiari, rischio assicurato), ad un ambito territoriale (es. unità locale o cantiere o stand fieristico) o ad una determinata tipologia di posizioni lavorative (es. lavoratrici madri, collaboratori occasionali, tirocini)”.
Ove ricorra tale ipotesi, l’ispettore controllerà la correttezza del rischio assicurato e dell’inquadramento e si limiterà unicamente a riscontrare che le masse imponibili denunciate all’Istituto corrispondono a quelle registrate sul LUL, senza procedere a specifica analisi circa la correttezza delle retribuzioni.
È, tuttavia, possibile per l’ispettore ampliare l’oggetto della verifica, ove si avveda in sede di controllo che è necessario estendere l’ispezione a materie originariamente non ricomprese nel mandato.
In tal caso, normalmente, il funzionario ispettivo redige un verbale interlocutorio con cui dà conto all’azienda del nuovo ambito del controllo, richiedendo ulteriore documentazione integrativa.
Verifica per infortunio e controllo sull’azienda
L’accertamento ispettivo Inail può derivare anche da un infortunio sul lavoro.
In tale controllo, generalmente, l’ispettore non consegna un verbale, ma si limita a redigere una relazione interna, normalmente non accessibile all’azienda, nella quale illustra le cause e circostanze dell’evento e fornisce ogni utile elemento agli uffici amministrativi al fine di addivenire o meno all’indennizzo.
È, tuttavia, possibile che, in sede di verifica, l’ispettore si avveda di irregolarità afferenti sia al lavoratore infortunato (ad esempio, perché sia necessario riqualificare il contratto, come spesso avviene nel caso di infortuni occorsi a soggetti con contratto di lavoro autonomo occasionale) che alla situazione generale del datore di lavoro: in tal caso, egli redigerà un verbale di primo accesso e aprirà l’accertamento sull’azienda. Ciò avverrà anche qualora il datore di lavoro appaia ictu oculi mal classificato, vieppiù se appartenga a uno dei settori produttivi indicati nella programmazione 2022.
Un cenno ai ricorsi
Come sempre, i controlli ispettivi Inail non porteranno a una diretta richiesta di premi da parte dei funzionari di vigilanza, poiché i verbali debbono essere liquidati dagli uffici amministrativi.
Essi diventeranno influenti sulla concessione del Durc solo dopo la liquidazione, poiché prima, evidentemente, non vi è un debito a carico dell’azienda.
Nel momento in cui il verbale sarà liquidato, un eventuale addebito riferito alla classificazione dovrà essere impugnato entro 30 giorni con ricorso per via telematica al presidente dell’Istituto.
È importante notare che il termine è ordinatorio, ma è rilevante poiché ha efficacia sospensiva.
La delibera del presidente interverrà entro 180 giorni, ferma restando una fase di raffreddamento e possibile composizione del contenzioso presso la Direzione regionale di riferimento.
Come sempre, occorrerà porre particolare attenzione a eventuali casi di lavoro nero e di riqualificazione dei rapporti di lavoro, perché in tale circostanza dovrà essere impugnato direttamente il verbale con ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, pur se esso non contiene la richiesta premiale.
Eventuali addebiti riferiti all’inquadramento gestionale non saranno impugnabili, a meno che l’istituto non si sia discostato dall’Inps per natura o decorrenza del reinquadramento[3].
Conclusioni
Anche quest’anno l’Istituto assicuratore dedicherà attenzione alle verifiche in materia classificativa, ferma restando anche la necessità di impegnare il servizio ispettivo sia nell’attività congiunta con gli altri soggetti del sistema vigilanza sia nei controlli finalizzati all’indennizzo di infortuni e malattie professionali.
È evidente che occorre esaminare scrupolosamente la classificazione delle aziende, vieppiù se esse sono ricomprese nei settori che saranno sottoposti a controllo quest’anno, fermo restando che, ovviamente, le esigenze delle sedi territoriali e la programmazione a livello regionale estenderanno ulteriormente gli ambiti delle ispezioni.
[1] Cfr. in proposito F. Vazio, Nuove tariffe Inail: molto è cambiato, quasi tutto, in “La circolare di lavoro e previdenza” n. 45/2019.
[2] Sul tema F. Vazio, Nuove tariffe Inail e pulizie: molte novità e … attenti alla Gestione, in “La circolare di lavoro e previdenza” n. 48-49/2019.
[3] La materia dei ricorsi in ambito Inail è particolarmente complicata. Si veda, a proposito del contenzioso in materia classificativa, F. Vazio, I ricorsi Inail in materia di rischio: tutti i passaggi di un’avventura complessa, in “La circolare di lavoro e previdenza” n. 1/2019, nonché, sul complesso del contenzioso e sul rapporto con il Durc, F. Vazio, I ricorsi amministrativi Inail dei datori di lavoro: tanti, complessi e… occhio al Durc, in “La circolare di lavoro e previdenza” n. 27/2017.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.
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