Ispezioni e sanzioni dopo il Jobs Act: le istruzioni ispettive della GdF
Il Comando generale della Guardia di Finanza, con circolare n.353237 del 30 novembre, ha diramato istruzioni di carattere ispettivo ai propri comandi, in seguito alle novità introdotte dai D.Lgs. n.149/15 e n.151/15.
Il D.Lgs. n.149/15 prevede l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con cui devono raccordarsi gli altri organi di vigilanza: la concreta operatività della disposizione è subordinata all’emanazione di appositi decreti, che dovranno indicare le modalità organizzative dell’Ispettorato. Pertanto, al momento, il coordinamento e lo scambio informativo, a livello locale, in materia di vigilanza ispettiva continueranno ad essere assicurati dalle Commissioni regionali di coordinamento dell’attività di vigilanza e dai Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (C.L.E.S.), sino alla loro effettiva soppressione.
Il D.Lgs. n.149/15 ha istituito anche l’Agenzia unica, ma fino a che tale istituzione non sarà completata si applicheranno le disposizioni di coordinamento operativo contenute nei protocolli d’intesa stipulati dalla GdF con Inps e Inail.
In merito alla revisione del sistema sanzionatorio operato dal D.Lgs. n.151/15, la circolare riepiloga le istruzioni operative per il personale ispettivo della Guardia di Finanza. La reintroduzione della maxisanzione comporta l’obbligo di diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze tramite il verbale unico. Se entro 120 giorni dalla notifica del verbale unico si adempie alla diffida si estingue il procedimento sanzionatorio. I reparti della Guardia di Finanza sono anche competenti a ricevere e verificare la documentazione attestante la regolarizzazione delle inosservanze e il pagamento delle sanzioni, provvedendo a inviare alla DTL competente il rapporto, comprese le dichiarazioni dei lavoratori.