Iscrizione alla Gestione artigiani dei c.d. artigiani di fatto
di RedazioneL’Inps, con messaggio n. 1138 del 14 marzo 2018, sentito il Ministero del lavoro, ha fornito i criteri per l’esatta individuazione dei destinatari dell’iscrizione alla Gestione artigiani dei c.d. artigiani di fatto, come previsto dalla L. 106/2012.
L’articolo 6, comma 2, lettera f-sexies), L. 106/2012, illustrato con la circolare Inps n. 80/2012, ha introdotto una disciplina che consente di attribuire immediato effetto, ai fini previdenziali, a una regolare comunicazione di inizio attività artigiana o a un verbale di accertamento ispettivo da cui emerga una pregressa decorrenza di un’attività non dichiarata, fermi restando i successivi controlli demandati ai competenti organismi della CCIAA.
La norma dispone che il soggetto privo dei requisiti di legge per lo svolgimento di attività artigiana, e quindi per l’iscrizione alla Gestione artigiani, non possa essere esonerato dall’adempimento degli obblighi previdenziali per il periodo di esercizio effettivo dell’attività. La previsione normativa si basa sul presupposto logico che tale attività, una volta evidenziata la palese irregolarità di esercizio, dovrà essere cessata, con conseguente cessazione dell’obbligo contributivo. Pertanto, il soggetto rimarrà iscritto alla Gestione previdenziale artigiani fino alla data di emissione della delibera della Commissione provinciale artigianato (o organismo equipollente), che ne decreterà la cancellazione o la non iscrivibilità all’Albo delle imprese artigiane, trattandosi appunto di attività svolta in assenza dei requisiti di legge.
Con riferimento alla decorrenza da attribuire all’iscrizione di un “artigiano di fatto”, essa coinciderà naturalmente con la data di inizio dell’attività, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Gli circolare illustra inoltre gli esempi più frequenti di soggetti erroneamente iscritti alla Gestione artigiani.
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