Iscritti Gestione Separata: esercizio della facoltà di computo
L’Inps, con circolare n.184 del 18 novembre, ha offerto chiarimenti sulla facoltà di computo prevista dall’art.3, D.M. n.282/96, in favore degli iscritti alla Gestione Separata che abbiano accreditato nella suddetta Gestione almeno un contributo mensile e che possano far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi. La facoltà è esercitabile sia nelle ipotesi in cui i predetti periodi si collochino solo antecedentemente al 1° gennaio 1996, sia che si collochino prima e dopo la predetta data, ma non è esercitabile qualora si collochino solo successivamente al 1996, poiché in tal caso non sussistono le condizioni per l’opzione al contributivo.
L’Istituto chiarisce che il computo è una “facoltà” che la legge concede ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, che si esercita al momento della presentazione della domanda di pensione.
Ne deriva che, in assenza di una specifica richiesta da parte dell’interessato nella domanda di pensione, le sedi non sono tenute ad applicare l’Istituto in parola e la prestazione richiesta deve essere liquidata utilizzando soltanto la contribuzione accreditata nella Gestione Separata.