Invalidità civile sopravvenuta in costanza di rapporto e computo nelle quote di riserva
di Michele Donati
Il tema della sopravvenuta invalidità civile del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, dovuta a malattia o infortunio (sia riconducibili all’attività lavorativa stessa sia estranei allo svolgimento della prestazione professionale), è argomento estremamente delicato, per motivi che ovviamente fuoriescono dall’ambito meramente professionale.
Per quanto concerne la sfera lavorativa, sono 2 in particolare gli aspetti che meritano un focus di approfondimento:
- i riflessi che la sopravvenuta inabilità hanno nella prosecuzione del rapporto di lavoro per il prestatore;
- le conseguenze in termini di obblighi di legge per l’azienda.
Relativamente al primo aspetto, che investe la totalità delle aziende che vengano a trovarsi nella situazione descritta, assume un ruolo centrale e determinante la definizione della residua capacità lavorativa del lavoratore.
In astratto, infatti, la sopravvenuta inabilità non può essere ascritta a causa di risoluzione del rapporto e, anzi, il Legislatore ha previsto particolari tutele per il lavoratore che venga a trovarsi nella condizione in questione (articolo 1, comma 7, L. 68/1999).
L’articolo 4, comma 4, L. 68/1999, stabilisce l’obbligo in capo al datore di lavoro di valutare il differente inquadramento del lavoratore alla luce della capacità lavorativa residua a seguito della sopravvenuta inabilità.
È anche ammessa l’ipotesi di assegnazione a mansioni inferiori (pur consentendo il mantenimento delle migliori condizioni economiche già garantite), in virtù della preordinata volontà del Legislatore di garantire il mantenimento dell’occupazione.
Solo laddove ciò non fosse concretamente attuabile è possibile ricorrere alla risoluzione del rapporto; a compensazione di tale misura estintiva è previsto per il lavoratore interessato il ricollocamento presso altra azienda, senza necessità di ricomprensione nella graduatoria ex L. 68/1999 e in ogni caso tarato sulle residue capacità professionali.
Per ciò che riguarda invece il computo nelle quote di riserva ex L. 68/1999 (argomento, questo, che riguarda specificatamente le aziende che, in virtù delle proprie dimensioni, sono soggette a tale obbligo), la sopravvenuta inabilità non fa scattare automaticamente la ricomprensione di cui sopra.
Per essere computato nelle quote di riserva a seguito di evento occorso in costanza di rapporto di lavoro, infatti, al lavoratore deve essere riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa pari al 60% (ridotta al 33% in ipotesi di evento occorso durante lo svolgimento dell’attività lavorativa o comunque ad essa riconducibile).
In deroga a quanto appena esposto, il computo nelle quote di riserva non opera in ogni caso laddove sia riscontrata una negligenza da parte del datore di lavoro alla base dell’evento (ovviamente legato allo svolgimento dell’attività lavorativa) che ha causato al sopravvenuta inabilità.
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