5 Aprile 2018

Intermittente: senza DVR rapporto ordinario, anche a part time

di Fabrizio Nativi

L’INL, con lettera circolare n. 49 del 15 marzo 2018, chiarisce quale sia la conseguenza da trarsi in caso di assenza della valutazione dei rischi per gli eventuali contratti di lavoro intermittente posti in essere, in violazione dei divieti espresso dall’articolo 14, D.Lgs. 81/2015, e in particolare in assenza della valutazione dei rischi.

La sanzione, come chiarito dalla giurisprudenza, non è la nullità totale del contratto, bensì la nullità parziale, con sostituzione automatica della pattuizione nulla con il precetto legale e cioè con la previsione generale di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato ordinario a tempo indeterminato, come da articolo 1, D.Lgs. 81/2015.

La nullità integrale finirebbe infatti per risultare nociva proprio per il lavoratore, che, invece, il Legislatore ha inteso proteggere. Così si è quasi unanimemente espressa la giurisprudenza per le tipologie di lavoro non stabile e così l’Ispettorato ritiene debba valere per il lavoro a chiamata.

Diversamente, rispetto a quanto indicato con la citata circolare n. 20/2012 del Ministero del lavoro, secondo la quale la conversione operava nel senso di un rapporto a tempo indeterminato e pieno, secondo la lettera circolare del 15 marzo scorso, la conversione dei rapporti di lavoro intermittente in rapporti di lavoro ordinario non può negare un principio di effettività delle prestazioni, secondo cui i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere commisurati alla quantità e qualità del lavoro realmente effettuato sino al momento della conversione. La lettera circolare conclude quindi che dalla violazione della norma imperativa di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c), D.Lgs. 81/2015, consegua la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato “che normalmente, in ragione del citato principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale”.

 

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