Intermediazione di manodopera e oneri contributivi
La Corte di Cassazione, con la sentenza 3 settembre 2015, n.17516, ha ribadito che, nell’ipotesi di interposizione illecita delle prestazioni di lavoro, non è configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente in riferimento ai contributi dovuti agli Enti previdenziali, rimanendo tuttavia salva l’incidenza satisfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti dallo stesso datore di lavoro fittizio, senza che abbia rilevanza la consapevolezza dell’altruità del debito.
Tale pagamento indebito, da un punto di vista soggettivo, ai sensi del combinato disposto degli artt.1180 e 2036 cod.civ., è infatti qualificabile come pagamento di debito altrui, ai fini della relativa efficacia estintiva dell’obbligazione.