Insussistenza del fatto contestato: se privo di illiceità si applica la reintegra
di RedazioneLa Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 23 maggio 2019, n. 14054, ha ritenuto che l’insussistenza del fatto contestato, di cui all’articolo 18, St. Lav., come modificato dall’articolo 1, comma 42, L. 92/2012, comprende l’ipotesi del fatto sussistente, ma privo del carattere di illiceità; pertanto, in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità.
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