Inquadramento previdenziale e normativo dei dj: tra professionismo musicale e hobbistica
di Michele DonatiUna delle figure rientranti nell’ambito delle attività afferenti al sfera di sport e spettacolo e che coniugano alta diffusione concreta e difficile collocazione normativa pratica, è sicuramente quella dei disc-jockey.
Formalmente tale professionalità rientra tra quelle elencate nell’articolo 3, D.Lgs. 708/1947, nel quale vengono appunto individuate le varie forme e tipologie di professioni attratte nel vasto alveo del comparto musica e spettacolo; ciò ovviamente (perché nel 1947 i dj non erano così massicciamente presenti), per effetto della novella apportata nel 1993 dall’articolo 1, D.P.R. 203/1993.
Ciò significa che, in ipotesi di esercizio abituale o quantomeno in forma professionale di tale attività, il dj deve essere a tutti gli effetti equiparato a qualsiasi musicista professionista, con conseguente e integrale assoggettamento alla normativa previdenziale prevista per il settore ex Enpals.
In tal senso si consiglia un’attenta e approfondita analisi della circolare Inps n. 154/2014, che, in maniera puntuale, ripercorre globalmente la disamina di tale settore.
Sembrerebbe filare tutto liscio (sebbene poi la disciplina ex Enpals sia di fatto meandrica…) se non fosse che, guardandosi intorno, si scopre che oggi, fare il disc-jockey è molto più semplice rispetto a qualche anno fa, e in generale l’accesso è decisamente più a portata di mano rispetto ad altre professioni musicali.
Tutto ciò perché dotarsi oggi della strumentazione per svolgere l’attività di dj e trovare situazioni e location per esibirsi, anche e soprattutto grazie ai mezzi messi a disposizione dalla tecnologia, è decisamente semplice.
Come collocare dal punto di vista normativo tutte le situazioni che non rientrano nella sfera del professionismo (e ve ne sono parecchie)?
Dando per scontato (anche se in misura più attenuata rispetto ad altri settori) la figura del lavoro subordinato (si pensi a villaggi turistici che hanno un dj residente che fa animazione), quali altre soluzioni possono essere adottate?
Proviamo a esaminarle:
- co.co.: anche se spesso luogo e data possono essere prestabilite dalla committente (meno in ipotesi di registrazione di programmi radiofonici), le competenze comunque necessarie per espletare tale attività fanno propendere per una certa assenza globale di etero-organizzazione; non a caso parliamo di una figura che ben può essere inquadrata anche nella sfera del lavoro autonomo;
- prestazione occasione: esiste anche nel comparto della musica e dello spettacolo, un alter ego della prestazione autonoma occasionale ex articolo 2222 cod. civ., destinata in via residuale a soggetti che non svolgono abitualmente prestazioni artistiche. I paletti sono decisamente stringenti e prevedono che sia possibile ricorrere a tale regime (che di fatto esclude qualsiasi attivazione delle tutele previdenziali ex Enpals), solo in ipotesi di prestazioni rese all’interno di manifestazioni tradizionali di folklore e popolari, e per importi compresi entro i 5.000 euro annui. In relazione a tale forma, esiste a dire il vero un veto proprio nei confronti dei dj, posto da una nota Enpals del 2007; appare ragionevole pensare, però, che tale paletto sia riferito alla figura del dj in generale, non potendosi escludere una previsione di legge (il regime agevolato è sancito dall’articolo 1, comma 188, L. 296/2006), laddove la concreta esecuzione della prestazione rientri nei vincoli prestabiliti;
- cooperative e associazionismo: sovente, nel settore dello spettacolo, figure professionali che potrebbero essere inquadrate anche sotto forma di prestazione autonoma (come appunto i disc-jockey), instaurano rapporti di lavoro (spesso dipendente) con associazioni, o meglio ancora cooperative, che, avendo fine mutualistico, ne promuovono poi lo svolgimento dell’attività e, quindi, la ricerca di incarichi. In tale modalità, quindi, le incombenze di matrice squisitamente gestionale e amministrativa ricadono sulla cooperativa/associazione, che, tra l’altro, viene rivestita anche dell’onere di tenere i rapporti (a questo punto di mera natura commerciale) con la committenza, esautorando di fatto di tutti gli aspetti afferenti tale sfera i dj.
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