INPS: variazione dei tassi delle sanzioni civili
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con Circolare 20 marzo 2023, n. 31, ha comunicato le variazioni inerenti alle misure delle sanzioni civili connesse al mancato o ritardato pagamento di contributi o premi.
Tale variazione si è resa necessaria a seguito ed in conseguenza dell’intervento della Banca Centrale Europea rispetto con il quale è stato previsto l’innalzamento di 50 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento.
Sulla base di tale previsione, le sanzioni in ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi e premi Inps assumono le seguenti misure:
- 9 % (tasso del 3,50 % maggiorato del 5,50 %) in ipotesi di mancato pagamento connesso a situazioni rientrati nell’art. 116, comma 8 lettera a della Legge n. 388/2000 (omissione di versamento rispetto a somme che sono desumibili dalle scritture, dalle registrazioni e dalle dichiarazioni obbligatorie)
- 9 % (tasso del 3,50 % maggiorato del 5,50 %) anche in ipotesi di mancato pagamento connesso a situazioni rientrati nell’art. 116, comma 8 lettera b della Legge n. 388/2000 (assenza di versamento rispetto a somme che invece non sarebbero desumibili dalle scritture, dalle registrazioni e dalle dichiarazioni obbligatorie e quindi derivante da omissione) con parallela maggiorazione in quest’ultima ipotesi di una sanzione civile in ragione di anno pari al 30 % e che in ogni caso non può eccedere il 60 %.
Resta in ogni caso ferma la riduzione delle sanzioni connessa a violazioni di cui all’art. 116, comma 8, lettera a della Legge n. 388/2000 già prevista in ipotesi in cui il trasgressore sia interessato procedure concorsuali in costanza di attuazione.