Inps: riesame una tantum Decreto Aiuti – ter
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con messaggio 14 aprile 2023, n. 1389, rende note le modalità di presentazione delle istanze di riesame successive all’eventuale reiezione delle domande per il riconoscimento dell’indennità Una Tantum di cui all’art. 19, D.L. 144/2022, c.d. Aiuti – Ter.
Si tratta in particolare della somma di 150,00 € ottenibile, a richiesta, da:
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 del codice di procedura civile, dottorandi e assegnisti di ricerca (per questa particolare categoria il messaggio Inps n. 1389/2023 rinvia ad un ulteriore, successivo ed apposito documento di prassi);
- lavoratori stagionali, a tempo determinato ed intermittenti, ivi compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo; rispetto ai soggetti interessati da tali rapporti è poi opportuno effettuare ulteriori specificazioni:
- possono rientrare nella platea dei potenziali beneficiari coloro che nel corso del 2021 abbiano conseguito un reddito non superiore a 20.000,00 € ed un numero di giornate pari almeno a 50 (sempre nell’anno 2021);
- il pagamento diretto dell’indennità Una Tantum laddove spettante è in ogni caso residuale rispetto all’eventuale percezione della somma per effetto di un ulteriore rapporto nel 2022 da parte del datore di lavoro di tale momento;
- lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo.
Le istanze di riesame andranno presentate attraverso il portale Inps entro il termine (ordinatorio e non perentorio) di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio n. 1389/2023, ovvero del momento successivo di conoscenza della reiezione dell’originaria richiesta.