Inps: nuovo regolamento per l’autotutela
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con circolare 17 maggio 2023, n. 47, fornisce le indicazioni inerenti alla rimodulazione del Regolamento inerente alla proposizione di richieste di autotutela.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del medesimo giorno rispetto a quella che ha previsto la revisione dei ricorsi amministrativi, viene prevista una parallela rimodulazione della proposizione di richieste di autotutela.
La finalità sottesa a tale modifica è da ricercarsi nella volontà dell’Istituto di adeguare tale strumento in relazione alle nuove competenze necessarie in relazione anche e soprattutto all’ampliamento delle gestioni ora ricomprese nell’egida dell’Inps.
Mediante l’autotutela l’Inps può intervenire andando ad eliminare possibili vizi di legittimità, incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo, vizi per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento.
La finalità complessiva è quella di agevolare la deflazione del contenzioso andando ad intervenire in momento anteriore alla formazione di eventuali atti o procedimenti.
L’autotutela può concludersi con l’adozione dei seguenti provvedimenti:
- annullamento d’ufficio
- rettifica
- convalida
- revoca
Il procedimento di autotutela può essere avviato su proposta del dirigente dell’area competente, ovvero da parte del funzionario responsabile dell’unità organizzativa che ha emanato il provvedimento viziato, ma anche a seguito di istanza di parte interessata.
L’avvio di un procedimento di autotutela, laddove possibile, può essere anche incidentale ed a seguito dell’instaurazione di un procedimento ricorso giudiziario o amministrativo.
La prima fase del procedimento di autotutela è costituita dall’attività istruttoria, che deve concludersi entro 30 giorni dal suo avvio.