INPS: primi chiarimenti in merito alla c.d. pensione flessibile anticipata
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con Circolare 10 marzo 2023, n. 27, interviene in tema di pensione flessibile anticipata, meglio conosciuta come la c.d. “Quota 103”, che proprio per questo, sotto il profilo tecnico, si inserisce quale novella del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2019, n. 26.
La possibilità di accedere a tale forma è destinata in via sperimentale per l’anno attualmente in corso ai soggetti che entro il 31 dicembre 2023 potranno vantare congiuntamente il requisito di almeno 62 anni di età anagrafica e di almeno 42 anni di contribuzione versata.
Tale contribuzione, così come la possibilità di accesso a pensione, riguarda la generalità delle gestioni previdenziali Inps, ivi compresa quella separata, ed è ammesso anche il cumulo ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico; resta ferma la soglia di 35 anni di contribuzione versata a fronte di lavoro effettivamente svolto e quindi al netto di periodi figurativi (derivanti ad esempio da malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti).
L’importo del trattamento pensionistico con tale modalità di accesso non può eccedere la soglia par a 5 volte il trattamento minimo previsto dalla legislazione vigente, ciò sino al raggiungimento del requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia, dal quale sarà riconosciuta l’intera somma matura perequata nel tempo.
Per quello che riguarda l’accesso, limitatamente a tutti i settori diversi dalla Pubblica Amministrazione, sono previste le seguenti decorrenze:
- per coloro che abbiano maturato il diritto entro il 31 dicembre 2022, la prima decorrenza utile ai fini del conseguimento del diritto è il giorno 1° aprile 2023
- per coloro che matureranno il diritto nel corso del 2023, la prima decorrenza utile ai fini del conseguimento del diritto è corrispondente con la finestra trimestrale decorrente dalla concretizzazione dei requisiti.