Inps: novità in tema di Fondo Garanzia alla luce del nuovo codice della crisi
di Redazione Scarica in PDFIn data 26 luglio 2023, l’Inps ha pubblicato una circolare molto voluminosa che mira a fornire tutti i chiarimenti in materia di accesso e successiva attivazione del Fondo di Garanzia.
La circolare effettua una prima ricognizione normativa in merito alle fonti istitutive del Fondo di Garanzia, a partire dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché a quelle che in momenti successivi ne hanno integrato la disciplina.
La medesima circolare ripercorre poi le gestioni che in quanto attratte nell’ambito di applicazione della norma, sono assoggettate alla disciplina del Fondo di Garanzia (come ad esempio giornalisti, sportivi, spettacolo).
Viene ricordato come i crediti di lavoro che possono essere corrisposti dal Fondo di Garanzia sono quelli relativi al trattamento di fine rapporto e le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi di sussistenza del rapporto di lavoro medesimo, specificando inoltre come sia dirimente ai fini dell’intervento l’assoggettamento o meno alla disciplina delle procedure concorsuali.
Le condizioni di attivazione del Fondo di Garanzia per le aziende che possono essere soggette a procedure concorsuali sono:
- la cessazione del rapporto di lavoro subordinato (indipendentemente dalla causale di estinzione del rapporto medesimo);
- l’apertura di una procedura concorsuale;
- l’esistenza del credito per TFR/retribuzioni rimasto insoluto.
La circolare sottolinea poi un passaggio che costituisce una novità introdotta dal nuovo codice della crisi in ipotesi di trasferimento, costituita dall’inapplicabilità del principio solidaristico, con conseguente immediata esigibilità del trattamento di fine rapporto nei confronti del cedente.
Altro elemento decisivo è costituito dall’accertamento di un credito riferito alle somme sopra esposte, in ipotesi di procedura concorsuale.
La stessa circolare Inps n. 70/2023 declina le condizioni di attivazione del Fondo di Garanzia nelle ipotesi di aziende non assoggettabili a procedure concorsuali, che sono:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
- prova dell’esistenza di un credito per TFR e retribuzioni;
- insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata.
Vista l’ampiezza e l’impatto che la circolare Inps n. 70/2023 è destinata ad avere, seguiranno ulteriori approfondimenti nelle rubriche del Gruppo Euroconference.