Inps: liquidazione dell’incremento alle pensioni minime
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con messaggio 22 giugno 2023, n. 2329, ha fornito le indicazioni inerenti alle modalità di liquidazione dell’incremento delle pensioni aventi importo uguale, ovvero inferiore, al trattamento minimo, coerentemente con la misura introdotta dalla Legge 29 dicembre 2023, n. 197, di bilancio per l’anno 2023.
Il messaggio precisa come sulla mensilità di luglio 2023 verrà corrisposto d’ufficio l’incremento in oggetto, comprensivo anche degli arretrati calcolati a far data dalla decorrenza del beneficio.
Tale misura è stata prevista per i trattamenti pensionistici rientranti nella platea degli aventi diritto, e riconosciuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2024.
Il messaggio n. 2329/2023 evidenzia le misure dell’incremento che sono:
- per l’anno 2023:
- 1,5 % per i soggetti infra75enni;
- 6,4 % per i soggetti ultra75enni;
- per l’anno 2024: 2,7 % senza alcuna distinzione di età.
Viene poi ricordata la clausola di salvaguardia che opera a favore di quei trattamenti che sono superiori al minimo e comunque inferiori all’importo che si otterrebbe con l’incremento, che vengono elevati sino alla soglia citata.
Viene poi ricordato come in ipotesi di compimento del 75simo anno di età nel corso del 2023 l’importo venga adeguato in aumento dal mese successivo.
Il messaggio n. 2329/2023, da ultimo, evidenza la doppia valenza dell’incremento che se da un lato è pienamente imponibile dal punto di vista fiscale, dall’altro non deve essere computato ai fini della valutazione circa il superamento dei limiti reddituali previsti ai fini del riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.