Inps: istruzioni per le sospensioni dei versamenti post eventi alluvionali
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con circolare 20 luglio 2023, n. 67, fornisce le indicazioni gestionali circa la sospensione degli obblighi di dichiarazione e versamento in relazione agli eventi alluvionali di inizio maggio.
La circolare in trattazione riprende la previsione contenuta nell’articolo 1, comma 2, D.L. 61/2023, il quale prevede nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano sede legale, ovvero sede operativa, ovvero residenza all’interno dei territori indicati nell’allegato 1 del medesimo D.L. 61/2023, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti dichiarativi ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 31 agosto 2023.
La misura sospensiva può essere, quindi, beneficiata da datori di lavoro privati, lavoratori autonomi, committenti e liberi professionisti.
Gli adempimenti dichiarativi, così come i versamenti, sospesi, dovranno essere regolarizzati in unica soluzione entro la data del 20 novembre 2023.
Per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro subordinato, viene quindi introdotto il codice autorizzazione 9B che assume il significato di Azienda interessata alla sospensione dei contributi causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023, assegnato secondo i criteri di ubicazione geografica sopra richiamati.
Per quello che, invece, riguarda il flusso UniEMens, con particolare riguardo alle dichiarazioni mensili dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2023 (quelle in scadenza durante l’arco di tempo di vigenza della sospensione), sarà necessario indicare il codice N981 che assumerà il significato di Sospensione contributiva causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023.