Inps: istruzioni operative per la Cigs dei dipendenti Alitalia
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con circolare 7 febbraio 2024, n. 32, ha fornito indicazioni in merito alla gestione operativa della cassa integrazione straordinaria prevista per i dipendenti Alitalia secondo quanto previsto dall’articolo 12, D.L. 104/2023.
Il D.L. in questione è il c.d. Decreto Asset, che contiene disposizioni urgenti in materia attività economica, finanziaria e relativamente ad investimenti strategici, mentre il summenzionato articolo 12 introduce misure di sostegno al reddito per i dipendenti di Alitalia SpA e di Alitalia Cityliner SpA.
Il trattamento di integrazione salariale in argomento ha la finalità di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti in esubero, anche grazie a politiche attive (che prevedono anche programmi formativi) cofinanziate da Regioni e provincie autonome.
La circolare n. 32/2024 precisa come le aziende destinatarie di tale misura non debbano versare la contribuzione addizionale in quanto attualmente soggette a procedura concorsuale di amministrazione controllata.
Vengono poi precisate le modalità gestionali sia in ipotesi di pagamento anticipato da parte dell’azienda, con precisazione del termine decadenziale semestrale (decorrente dalla data di inizio del ricorso dell’ammortizzatore, ovvero da quella di concessione dell’autorizzazione, se successiva) per effettuare il conguaglio, sia in caso di pagamento diretto da parte dell’Inps, con richiamo alle modalità di trasmissione dell’UniEMens CIG.
Viene poi richiamato l’articolo 12, comma 2, D.L. 104/2023 che prevede il mancato riconoscimento del trattamento di integrazione salariale in argomento nei confronti di coloro che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, ovvero di anzianità anticipata; è per questo previsto l’obbligo in capo al datore di lavoro di trasmettere i dati necessari all’Inps al fine di individuare le persone eventualmente rientranti in tale platea.
La circolare n. 32/2024 ricorda poi che è previsto l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento TFR nonché da quello connesso al c.d. ticket licenziamento connesso ad interruzione di rapporti a tempo indeterminato.