20 Marzo 2023

INPS: istruzioni per indennità Una tantum lavoratori autonomi senza P.Iva

di Redazione Scarica in PDF

L’Inps, con circolare 15 marzo 2023, n. 30, ha fornito le indicazioni relative al riconoscimento dell’indennità una tantum prevista dal c.d. “Decreto Aiuti”.

La circolare in trattazione ripercorre tutto l’iter della norma di riferimento, specie per quanto attiene la sua concreta applicazione, frutto dei Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Dicastero dell’Economia del 19 agosto, ed in seconda battuta del 7 dicembre.

In particolare, il secondo Decreto Interministeriale, introducendo all’art. 2 del suo predecessore del 19 agosto il comma 2, va a prevedere un’estensione della platea dei beneficiari, inserendo anche i lavoratori autonomi ed i professionisti privi di partita Iva tra coloro che possono richiedere l’indennità una tantum.

In tal senso, la circolare precisa che possono rientrare in tale classificazione:

  • gli assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita IVA o del socio di società;
  • i soci di società o componenti degli studi associati.

In entrambi i casi, la verifica della sussistenza di una partita IVA attiva alla data del 18 maggio è verificato rispetto ai titolari delle attività interessate.

La circolare ricorda, poi, i requisiti che danno diritto all’accesso:

  • avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 oppure avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021;
  • essere già iscritti alla gestione autonoma dell’INPS con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
  • avere un’attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
  • avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
  • non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;
  • non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

La concreta modalità utile per la trasmissione della richiesta è accessibile tramite il portale Inps al menù “Sostegni, sussidi ed indennità”.

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