Inps: comunicati gli ulteriori importi minimali per l’anno 2023
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con circolare 21 aprile 2023, n. 43, fornisce ulteriori importi a titolo di retribuzione minimale, correlati ad altrettante situazioni nelle quali viene previsto il riconoscimento di contribuzione figurativa, in concomitanza con particolari eventi.
In particolare, la citata circolare, si occupa di definire la retribuzione minimale da prendere a rifermento in ipotesi di eventi di malattia, maternità e paternità, così come di fornire ulteriori importi (anche a titolo di aliquote contributive) per particolari situazioni e gestioni.
Di seguito saranno riepilogate alcune delle retribuzioni e delle aliquote previste dalla circolare Inps n. 43/2023, rinviando a tale documento di prassi per una mappatura organica e completa.
Retribuzioni convenzionali in caso di malattia, maternità e paternità:
- lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto: retribuzione convenzionale giornaliera pari a 53,95 €;
- lavoratori agricoli a tempo determinato: retribuzione convenzionale giornaliera pari a 48,00 €;
- lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi Extra UE con i quali non sono in vigore accordi bilaterali di sicurezza sociale: determinazione del minimale giornaliero in base alle retribuzioni convenzionali annualmente previste con Decreto ministeriale;
- autonomi Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: retribuzione convenzionale giornaliera pari a 48,00 €;
- lavoratori Autonomi Artigiani/Commercianti: retribuzione convenzionale giornaliera pari a 53,95 €;
- pescatori: retribuzione convenzionale giornaliera pari a 29,98 €.
La stessa circolare Inps n. 43/2023 prevede, poi, le aliquote per la gestione separata, con annessa contribuzione mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito, così come determinata in relazione al minimale annuo pari a 17.504,00 €:
- aliquota pari al 26,23 % per i liberi professionisti (privi di una cassa specifica), e per i quali il contributo mensile utile è pari quindi a 382,61 €
- aliquota pari al 33,72 % per i collaboratori ed altre figure assimilate per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva ai fini della Dis – Coll, per i quali il contributo mensile utile è pari a 491,86 €
- aliquota pari al 35,03 % per i collaboratori ed altre figure assimilate per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva ai fini della Dis – Coll, per i quali il contributo mensile utile è pari a 510,97 €.
Il numero di mensilità accreditate in relazione ai minimali mensili, è poi utile al fine di individuare le seguenti percentuali, utili per la determinazione dei trattamenti di malattia, considerando anche la tipologia di evento:
- 8%, 12% o 16% in caso di malattia;
- 16%, 24 % o 32 % in ipotesi di degenza ospedaliera.