29 Giugno 2021

L’Inps cambia idea sulla base imponibile dei soci di Srl

di Roberto Lucarini

Incredibile ma vero.

Ci sono voluti anni, e un profluvio di sentenze di legittimità, per convincere l’Istituto previdenziale a cambiare il proprio indirizzo sul tema dell’imponibile previdenziale dei soci di Srl. Si tratta, naturalmente, di soci di società di capitale esercenti attività di tipo commerciale o artigiana.

È noto come, per tali soggetti, scatti l’obbligo di iscrizione a una Gestione autonomi, ex lege, per i casi di effettiva partecipazione al lavoro, purché l’opera abbia i caratteri di abitualità e prevalenza. Non scendo nel dettaglio di questa tribolata questione, giacché la novità fornita dall’Istituto riguarda la base imponibile contributiva e non anche l’obbligo di iscrizione.

La presa di coscienza, perché di questo si tratta, giunge tramite la circolare n. 84/2021; un’indicazione, come detto, sospinta da un consolidato orientamento giurisprudenziale.

Il tema, in sintesi, è questo.

Fin dal 2003 l’Istituto aveva fornito la propria versione circa l’imponibilità, ai fini contributivi, del reddito di partecipazione in Srl. Il problema, a ben vedere, non riguardava quei soci di Srl che svolgevano la propria attività nella società partecipata, quanto piuttosto coloro che risultavano iscritti alle Gestioni artigiani o commercianti per proprio conto; ciò in quanto titolari d’impresa individuale o soci di società di persone e, al contempo, anche soci in una Srl dove non svolgevano alcuna attività.

Secondo l’Istituto, infatti, anche il reddito tratto dalla partecipazione in Srl avrebbe dovuto cumularsi con quello derivante dall’attività effettivamente svolta, che dava titolo all’iscrizione. Ciò poiché l’articolo 3-bis, comma 1, D.L. 384/1992, dispone: “A decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.

Il fatto che il reddito tratto da una partecipazione in Srl costituisca un reddito di capitale (ex articolo 44, comma 1, lettera e), Tuir), e non d’impresa, sembrava non contare per i nostri eroi.

Hanno provato i giudici di merito, e poi di legittimità, a spiegare il concetto; ma nulla si è mosso fino a oggi.

Poi l’illuminazione. L’Inps spiega, infatti, nella recente circolare citata, “che devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa” ovvero che “gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992”.

Si potrebbe dire: meglio tardi che mai! Vero.

Però spiegatelo voi a tutti quei poveretti che hanno dovuto lottare con Inps, per vie legali, al fine di farsi riconoscere la legittima non imponibilità del proprio reddito.

Ad majora semper.

 

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