INL: chiarimenti in materia di tirocini fraudolenti
di Redazione Scarica in PDFL’INL, con Nota 8 marzo 2023, n. 453, interviene di nuovo in ambito di tirocini, toccando in particolar la fattispecie della fraudolenza.
La Nota richiama in questo senso la normativa prevista in materia, in particolare i commi compresi tra il 720 ed il 726 della L. 234/2021.
Nel dettaglio, il comma 723 definisce come fraudolento il tirocinio che viene meno al principio cardine di tale esperienza, che deve avere esclusivamente valenza formativa e non costituisce quindi rapporto di lavoro.
In questo senso, la Nota n. 453/2023 richiama a sua volta la Nota n. 530/2022 andando a ribadire come sia doppio il canale che assumono in questo senso le conseguenze.
Da un lato, il personale ispettivo, una volta appurata la sussistenza della fraudolenza insita nel tirocinio (che ha valenza penale), è chiamato ad adottare la prescrizione obbligatoria ex art. 20 del D.Lgs. 758/1994, che ha la finalità di cessare il rapporto formativo viziato.
Per quello che, invece, concerne il concreto riconoscimento del rapporto subordinato, tale passaggio è presupposto esclusivamente giudiziale e soggiace, come ribadito dalla Nota n. 453/2023, alla concreta domanda in tale direzione del tirocinante.
In questo contesto, e stante la valenza e l’incidenza del potenziale operato del personale ispettivo, nonché la più ampia gestione e collocazione delle conseguenze connesse al concretizzarsi di tirocinio fraudolento, la Nota n. 453/2023 chiarisce come sia sottratto da qualsiasi valutazione il Comitato per i rapporti di lavoro, ciò al fine di evitare indebite ed inopportune sovrapposizioni di giudicato.