Infortunio sul lavoro: ripartizione dell’onere della prova
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 13 ottobre 2015, n.20533, ha deciso che, in ipotesi di infortunio sul lavoro, è onere del lavoratore provare la sussistenza del rapporto di lavoro, l’avvenuto infortunio o malattia e il nesso causale tra l’evento dannoso e l’utilizzazione di un determinato macchinario o la nocività dell’ambiente di lavoro.
È onere, invece, del datore di lavoro dimostrare di aver rispettato le norme specificatamente previste per l’attività svolta e di aver adottato tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore stesso, vigilando infine sulla loro osservanza (art.2087 cod.civ.). Il datore di lavoro non risulterà responsabile per il danno occorso al dipendente solo se la condotta di quest’ultimo sia stata abnorme, imprevedibile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo.
La Corte ha accolto il ricorso presentato dai familiari di un operaio di una cartiera, poiché non ha ritenuto che vi fossero elementi per escludere in modo sufficientemente attendibile che i superiori non sapessero che i dipendenti operassero con le macchine in funzione.