Infedele registrazione sul LUL della voce trasferta: i chiarimenti ministeriali
Il Ministero del Lavoro, con nota n.11885 del 14 giugno 2016, ha offerto precisazioni in merito al regime sanzionatorio applicabile in caso di disconoscimento della prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta, con particolare riguardo all’applicazione della sanzione di infedele registrazione sul LUL (art.39, co.7, D.L. n.112/08).
La nota ricorda che il concetto di infedele registrazione va riferito esclusivamente ai casi di difformità tra i dati registrati sul LUL e il quantum della prestazione lavorativa resa o l’effettiva retribuzione o compenso corrisposti.
Il regime sanzionatorio per infedele registrazione sul LUL, ex art.39, co.7, D.L. n.112/08, trova pertanto applicazione nei casi in cui la registrazione risulti non veritiera:
- relativamente al dato quantitativo, cioè qualora la retribuzione di fatto erogata sia differente o siano differenti l’orario di lavoro o i riposi effettivamente goduti o, ancora, quando la trasferta non sia proprio stata effettuata e l’indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo;
- relativamente al dato qualitativo, cioè qualora la scritturazione sul LUL di una causale o titolo fondante l’erogazione economica non trovi riscontro nella concreta esecuzione della prestazione, ad esempio nel caso in cui siano registrate sotto la voce trasferta somme erogate per compensare prestazioni lavorative che, essendo rese in luoghi e variabili e diversi, devono essere sottoposte al regime di cui all’art.51, co.6, Tuir, facente capo ai lavoratori d. trasfertisti, per cui le somme erogate hanno natura retributiva e non restitutoria.