L’inerzia del lavoratore alla scadenza del contratto non determina mutua risoluzione
di RedazioneLa Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 29 marzo 2017, n. 8145, ha ritenuto che la mera inerzia del lavoratore fra la scadenza del termine e l’iniziativa giudiziaria non sia di per sé sufficiente a far ritenere una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, laddove, affinché possa configurarsi una tale risoluzione, è invece necessario che sia accertata – sulla base di ulteriori e significative circostanze – una chiara e certa volontà comune di porre fine ad ogni rapporto lavorativo, dovendosi ritenere che grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze da cui ricavare la volontà chiara e certa delle parti di far cessare definitivamente il rapporto di lavoro.
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