Indirizzo pec non valido o inattivo e casella piena per la Cassazione pari non sono
di Mara Pilla Scarica in PDF
La materia delle notificazioni a mezzo del servizio postale è stata sviscerata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità lungo alcuni decenni di approfondimenti, nello spirito del principio di conservazione degli atti, da un lato, nonché del raggiungimento dello scopo, dall’altro. Nel contesto attuale, invece, si assiste al tentativo di calare i fondamentali insegnati con riguardo all’era analogica nel meno esplorato quadro della notificazione digitale. Al riguardo assume rilievo l’avviso da inoltrare al contribuente che, per tutta una serie di ragioni, non abbia potuto acquisire la conoscenza materiale dell’atto, distinguendo le fattispecie di intervenuta conoscenza legale da quelle in cui quest’ultima non possa ritenersi configurata.
Le notizie per il difensore digitale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3703/2025, statuisce per un distinguo tra le casistiche in cui, a fronte del difetto della conoscenza materiale dell’atto di cui si sia tentata la notificazione, la conoscenza legale si delinea sic et simpliciter e quelle in cui occorra, ai fini della sua configurazione, un adempimento addizionale da parte del notificante, in difetto del quale il primo tentativo si risolve in un tamquam non esset.
Un contribuente impugnava un’intimazione di pagamento, scaturita da plurime cartelle di pagamento non pagate, eccependo che alcune di esse non sarebbero state efficacemente notificate, in ragione della trasmissione della relativa pec a un indirizzo che il gestore della posta certificata nel proprio conclusivo rapporto aveva definito “non valido”. La CTP accoglieva il ricorso, così come la CTR rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in quanto al primo tentativo di notificazione a mezzo pec non sarebbe seguito un secondo invio nel termine dilatorio di 7 giorni, preliminare rispetto alle successive ulteriori formalità prescritte dalla norma di riferimento (articolo 60, D.P.R. 600/1973).
Ricorre per cassazione parte pubblica lamentando la violazione dell’articolo 26, D.P.R. 602/1973, dell’articolo 60, D.P.R. 600/1973, nonché dell’articolo 2697, cod. civ. in rubrica della violazione di legge, ex articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nonché, sotto distinto profilo, la violazione dell’articolo 25, D.P.R. 602/1973, per avere il giudice dell’appello ritenuto conseguentemente decaduto l’ente dal relativo potere.
I giudici di piazza Cavour, in una trattazione congiunta dei 2 motivi d’impugnazione, affermano che: “la notifica in parola avvenne a mezzo pec nei confronti della contribuente, pacificamente imprenditrice, all’indirizzo indicato INIPEC indicato nel registro delle imprese … La notifica avvenne però ad un indirizzo che risultava non valido, come da rapporto del gestore della posta certificata. Per tale ipotesi l’articolo 60, D.P.R. 600/1973 prevede che si proceda alla notificazione tramite deposito telematico nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e alla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata, col ché la notifica si intende perfezionata per il notificante, ai fini della decadenza, nel momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata trasmette ricevuta di accettazione. Secondo l’interpretazione fornita dalla C.T.R., nella sentenza impugnata, si dovrebbero però compiere le descritte formalità solo dopo aver effettuato un secondo invio, nel termine dilatorio di sette giorni rispetto al primo, in ossequio al disposto della norma in commento, esattamente come accade in caso di casella satura. Tale interpretazione non può essere seguita. Invero da un punto di vista letterale la previsione del secondo invio è posta come riferita alla sola ipotesi di casella satura, e infatti la disposizione prevede che “se anche a seguito di tale tentativo (il secondo, n.d.r.) la casella di p.e. risulta satura oppure se l’indirizzo di p.e. non risulta valido od attivo”. Come si vede le due ipotesi introdotte dall’ipotetica se e separate dalla disgiuntiva oppure sono chiaramente alternative. Dal punto di vista logico poi sarebbe inspiegabile la necessità di un secondo invio ad un indirizzo che viene certificato come invalido è non più attivo”.
Di qui, l’enunciazione del principio di diritto “in caso di notifica a mezzo pec di cui all’articolo 60, D.P.R. 600/1973, ove l’indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell’atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo”.
Gli essenziali
L’articolo 60, D.P.R. 600/1973, rubricato “Notificazioni, nella formulazione attualmente vigente” (a decorrere dal 22 febbraio 2024, per effetto dell’intervento del D.Lgs. 13/2024, stabilisce che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dall’articolo 137 e ss., c.p.c. con alcune significative eccezioni, che il Legislatore del D.P.R. 600/1973 denomina “modifiche”. Si tratta:
a) della possibilità che la notificazione sia eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio (in luogo degli ufficiali giudiziari);
b) della necessità che il messo faccia sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero indichi i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, della necessità che il messo consegni o depositi la copia dell’atto da notificare in busta sigillata su cui trascrivere il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso (sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata);
c) salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, della necessità che la notificazione sia fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) della facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano (In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate);
e) quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, della necessità che l’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140, c.p.c., in busta chiusa e sigillata sia affisso nell’albo del Comune, con la conseguenza che la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si considera eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione;
e-bis) della facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, di comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano (salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento);
f) della non applicabilità delle disposizioni contenute negli articoli 142 (“Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica, con intervento del Ministero degli Affari esteri”), 143 (“Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti”), 146 (“Notificazioni a militari in attività di servizio”), 150 (“Notificazione per pubblici proclami”) e 151 (“Forme di notificazione ordinate dal giudice”).
Prima dell’abrogazione del comma 6 dell’articolo 60, D.P.R. 600/1973 (a opera del D.Lgs. 13/2024 e con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024), inoltre, in deroga all’articolo 149-bis, c.p.c. (“Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall’ufficiale giudiziario”) nonché alle “modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma”, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati, alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, poteva essere effettuata direttamente dall’ufficio, alla stregua del regolamento di cui al D.P.R. 68/2005 (“Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27, L. 3/2003”), a mezzo di posta elettronica certificata, “all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-pec). All’ufficio sono consentite la consultazione telematica e l’estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l’ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all’ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa”.
Dopo l’abrogazione del comma 6 dell’articolo 60, D.P.R. 600/1973 (a opera del D.Lgs. 13/2024 e con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024), l’intera disciplina è stata traslocata all’articolo 60-ter, D.P.R. 600/1973, rubricato “Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale”.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare tributaria”.