Indici di subordinazione ulteriori al potere direttivo
di Redazione Scarica in PDFLa Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 14 aprile 2023, n. 10050, interviene in materia di indici ed elementi che possono costituire indice di subordinazione del rapporto di lavoro. La pronuncia in oggetto stabilisce che quanto allo schema normativo di cui all’art. 2094 c.c., costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto, piuttosto, una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze; sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l’assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (nella specie, la S.C. ha riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una lavoratrice risultando fondamentale il riferimento al coinvolgimento in attività esterne, all’utilizzo di tutti gli strumenti forniti dal datore di lavoro e al rispetto di un orario determinato, coincidente con l’apertura del negozio al pubblico).