Indennità di malattia in caso di permanenza prolungata presso le Unità operative di PS
di RedazioneL’Inps, con messaggio n. 1074 del 9 marzo 2018, ha offerto chiarimenti in merito alla casistica di permanenza di pazienti presso le unità operative di pronto soccorso, per trattamenti sanitari a seguito di accesso, di durata anche prolungata nel tempo (2 o più giorni). Si tratta di prestazioni mediche eseguite nei casi di urgenza/emergenza, che, a fronte delle valutazioni cliniche e degli approfondimenti diagnostici necessari, possono evolversi in modalità diverse (dimissioni del paziente, ricovero urgente, trasferimento in ospedali altamente specializzati, etc.).
La permanenza di pazienti in tali strutture può variare sensibilmente e durare anche alcuni giorni: in tali casi, la permanenza di un paziente presso il pronto soccorso presenta le medesime caratteristiche del ricovero ospedaliero e tale deve quindi essere considerata ai fini della tutela previdenziale, ove prevista, e della correlata certificazione medica da produrre.
Quindi, nei casi in cui i trattamenti o l’osservazione presso le unità operative di pronto soccorso richiedano ospitalità notturna, deve applicarsi, nell’ambito della tutela previdenziale della malattia, la medesima disciplina prevista per gli eventi di ricovero ospedaliero.
Posto che le strutture di pronto soccorso sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia/ricovero, possono configurarsi le seguenti 2 fattispecie:
- situazioni che richiedono ospitalità notturna del malato equiparabili, ai fini previdenziali, a un ricovero: il lavoratore deve farsi rilasciare apposito certificato di ricovero;
- situazioni che si esauriscono con dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura, da gestire per gli aspetti dell’indennità Inps come evento di malattia: il certificato da produrre è quindi quello di malattia.
Con l’occasione, si ribadisce che nelle ipotesi residuali in cui le citate strutture siano impossibilitate a procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o di malattia, questi potranno essere rilasciati in modalità cartacea, avendo cura di riportare tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge con particolare riguardo alla diagnosi e alla prognosi. L’Istituto ricorda che la prognosi utile ai fini del riconoscimento dell’indennizzabilità della malattia non è la mera prognosi clinica, ma quella riferita all’incapacità lavorativa del malato, che dovrà essere espressa in tali termini.
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