Indennità di malattia per la gente di mare: la retribuzione di riferimento
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con messaggio n. 2829 del 13 agosto 2024, ha diramato nuove indicazioni relative alle modalità di calcolo dell’indennità giornaliera di malattia in favore della gente di mare, a seguito delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 156, L. 213/2023.
In particolare, mediante novella degli articoli 6 e 10, R.D.L. 1918/1937, convertito, con modificazioni, dalla L. 831/1938, si è stabilito che, per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024, le indennità siano corrisposte nella misura del 60% della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso.
La retribuzione di riferimento è determinata sulla base dell’elemento “retribuzione teorica” esposta sul flusso UniEmens di competenza del mese antecedente l’evento di malattia, In assenza di flussi UniEmens, le sedi Inps devono provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni mediante l’utilizzo dei minimi contrattuali di categoria.
Stante la natura compensativa del mancato guadagno, propria dell’indennità di malattia (che costituisce generale principio previdenziale di dette prestazioni), la retribuzione teorica consiste nella c.d. retribuzione persa, non concorrendovi le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro pure in presenza dell’evento di malattia e le voci retributive correlate all’attività lavorativa.
L’esposizione dell’imponibile del mese di riferimento avviene, pertanto, considerando i redditi – al lordo – maturati nel medesimo periodo. Fanno eccezione al suddetto principio le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione per norma di legge o di contratto con effetto retroattivo e i premi di produzione, che sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione e allo stesso mese imputati.
Tenuto conto di tali premesse, l’Inps precisa che, salvo il caso di eventi tutelati, in linea generale la retribuzione teorica non può essere superiore all’imponibile.
Pertanto, nei casi in cui la retribuzione teorica esposta nel flusso UniEmens sia superiore all’imponibile contributivo, l’indennità di malattia dev’essere provvisoriamente liquidata prendendo come base di calcolo il minore tra i valori delle retribuzioni teoriche esposte nel corso dei mesi precedenti, riferite al medesimo rapporto di lavoro.