Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo: istruzioni operative
di RedazioneL’Inps, con circolare n. 8 del 14 gennaio 2022, ha fornito istruzioni amministrative in materia di indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo (Alas), introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2022, a favore dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 182/1997, che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (articolo 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. 182/1997) o che prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a).
Ai sensi dell’articolo 66, comma 14, D.L: Sostegni-bis, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per le prestazioni rese dai lavoratori autonomi dello spettacolo di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 182/1997, è dovuta un’aliquota contributiva pari al 2%, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee di cui all’articolo 24, L. 88/1989. Pertanto, a partire dalla suddetta data, i datori di lavoro/committenti, che instaurano rapporti di lavoro autonomo con i lavoratori come sopra individuati, sono tenuti a versare anche la contribuzione di finanziamento dell’indennità Alas. In ordine all’assolvimento degli obblighi contributivi di finanziamento dell’assicurazione in parola da parte dei datori di lavoro/committenti e dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali, l’Istituto rinvia ad apposito messaggio con il quale saranno fornite le relative istruzioni operative.
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