15 Gennaio 2024

Indennità di discontinuità: ulteriori chiarimenti Inps

di Redazione Scarica in PDF

L’Inps, con circolare 3 gennaio 2024, fornisce chiarimenti in merito all’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

La misura in questione è stata introdotta dal D.Lgs. 175/2023, andandone anche a delineare la fisionomia.

Destinatari di tale sostegno possono essere i lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori subordinati a tempo determinato (rientranti nei criteri e nelle fattispecie di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a e b del D.Lgs. 182/1997), nonché i lavorati intermittenti del settore dello spettacolo.

Per quanto concerne i requisiti, tra le condizioni che debbono essere rispettate, è previsto che:

  • il reddito imponibile Irpef conseguito nell’anno precedente non sia superiore a 25.000 €;
  • maturazione di almeno 60 giornate di contribuzione versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (in merito al quale non debbono essere computate le giornate di fruizione di indennità di discontinuità, così come di disoccupazione involontaria, sia NASpI che ALAS);
  • il reddito conseguito nell’anno precedente sia prevalentemente derivante da attività soggette all’iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • non essere stato titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell’anno precedente (che è anche quello di indagine) a quello di percezione.

Il riconoscimento dell’indennità ha durata pari ad un terzo delle giornate accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente a quello di presentazione, anche in questo caso al netto di periodi di percezione di indennità di disoccupazione involontaria, e più in generale di strumenti di sostegno al reddito.

Per quanto concerne la misura, la stessa è determinata sulla media delle retribuzioni imponibili dell’anno di riferimento (quello precedente a quello di concreta fruizione), rapportate al numero di giornate di contribuzione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

La domanda può essere presentata a partire dal 15 gennaio 2024, e per ciascuna annualità dovrà essere trasmessa entro il 30 marzo, con slittamento in ipotesi di coincidenza con la giornata di domenica, ovvero in concomitanza di ricorrenze festive.

I periodi di fruizione di indennità di discontinuità sono computati ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa ai fini pensionistici, e al tempo stesso sono incompatibili con indennità di maternità, nonché con tutte quelle connesse allo stato di disoccupazione involontaria.

Rapporto di lavoro sportivo e nel terzo settore