Indennità chilometriche nelle trasferte: i chiarimenti dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate con risoluzione del 30 ottobre 2015 n. 92/E, ha fornito importanti precisazioni in riferimento all’indennità chilometrica riconosciuta in occasione di trasferte svolte dai dipendenti con l’utilizzo della propria auto, relative in particolare al conteggio dei km.
L’Agenzia, in risposta a un interpello presentato, ha chiarito che, laddove la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione sia inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, è comunque da considerarsi non imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 5, TUIR il relativo rimborso chilometrico.
Nel caso in cui la distanza dalla propria residenza sia maggiore, il rimborso chilometrico relativo alla differenza di percorrenza rispetto alla sede di trasferta è da considerarsi reddito imponibile.